
ART 1 PREMESSA
Il presente regolamento intende disciplinare e tutelare l'attività degli studenti, dei docenti, del personale addetto ad amministrazione e vigilanza, e di tutti coloro che operano sulla vita dell'Istituto. . Il Regolamento può essere modificato soltanto dai medesimi organi che lo hanno prodotto, e con la supervisione dei superiori uffici competenti. ART 2 ORGANI COLLEGIALI
Gli organi collegiali previsti nell'Istituto "Giacomo Quarenghi" sono: quelli previsti dalla vigente normativa, cioè:
1. CONSIGLIO DI CLASSE
2. COLLEGIO DEI DOCENTI
3. CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA
4. COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
5. COMITATO STUDENTESCO
6. CONSULTA
ART 3 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
I compiti del Consiglio di Istituto sono i seguenti:
- elabora e adotta gli indirizzi generali di gestione di amministrazione (si veda anche l'art.3 del Regolamento dell'autonomia, n.275 dell'8/3/99);
- fissa i programmi generali per l'offerta educativa;
- fissa i criteri per la programmazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione;
- adotta il Piano dell'offerta formativa;
- fissa i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extra – scolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno e alle libere attività complementari;
- indica i criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione a esse dei singoli docenti (materia nella quale la decisione finale spetta al Capo d'Istituto);
- delibera sulle misure per la prevenzione delle tossico;
- dipendenze e per l'educazione sanitaria e alla salute;
- stabilisce le sanzioni disciplinari da adottare , nel rispetto delle norme contenute nello Statuto delle studentesse e degli studenti, da inserire nel regolamento interno;
- adotta il Regolamento interno dell'Istituto, che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca, per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, e per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio;
- decide l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico - scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie;
- decide l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- adatta il calendario scolastico alle esigenze ambientali, anche in base alle facoltà concesse dall'attribuzione dell'autonomia scolastica;
- elegge nel suo seno la Giunta esecutiva;
- delibera la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
Alle sedute del Consiglio di classe o d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, secondo modalità stabilite dallo stesso organo. Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio anche rappresentanti della Provincia, del Comune o di Comuni viciniori, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti nel territorio, per conoscere le iniziative culturali e sociali della scuola e trasmettere esperienze.
ART 4 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva dell'Istituto predispone il bilancio preventivo e consuntivo, orienta e consiglia il Presidente del Consiglio di classe o d'Istituto nella preparazione dei lavori del Consiglio stesso, e opera una prima scelta e istruttoria dei problemi da collocare all'ordine del giorno, fatte salve le prerogative autonome del Consiglio.
Negli Istituti tecnici la Giunta pur essendo espressione del Consiglio di Istituto opera nella materia già propria del Consiglio di Amministrazione come organo deliberante.
ART 5 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
|| Dirigente Scolastico del Consiglio di Istituto:
a) convoca e presiede il Consiglio e dirige le discussioni;
b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro dello stesso;
c) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate;
d) esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri organismi della Scuola;
e) previa deliberazione del Consiglio, il Dirigente Scolastico prende contatti con i Presidenti dei Consigli di altri Istituti al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (art.6 D.P.R./416/74)
II Presidente del Consiglio durante le ore di apertura della scuola può accedere nei locali d'intesa con la Dirigente Scolastica; ha diritto di avere dagli uffici di segreteria e dalla Giunta tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché di avere in visione tutta la relativa documentazione.
ART 6 ATTRIBUZIONI DEL VICE PRESIDENTE
|| Vice Presidente sostituisce nelle sue funzioni il Dirigente Scolastico, in caso di assenza o di impedimento. In assenza del Dirigente Scolastico e del Vice Dirigente Scolastico, il Consiglio viene presieduto dal Consigliere della componente genitori la cui lista ha riportato più voti.
ART 7 DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
I membri del Consiglio di Istituto, durante le ore di servizio possono accedere agli uffici di segreteria previa intesa con il Dirigente Scolastico per avere le informazioni e visionare gli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro del Consiglio può chiedere al Dirigente Scolastico informazioni o spiegazioni sull'esecuzione da parte della Giunta delle deliberazioni validamente adottate.
ART 8 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente tutte le volte che egli ne ravvisi la necessità o sia richiesto dal Dirigente Scolastico; può essere anche convocato su richiesta di almeno 1 /3 dei mèmbri del Consiglio o della Giunta Esecutiva.
La convocazione deve essere notificata agli interessati almeno 5 giorni prima della seduta, a mezzo lettera firmata dal Presidente, contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'O.d.G.
ART 9 FORMAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
L'O.d.G. dei lavori del Consiglio di Istituto è formulato dal Presidente, sentita la Giunta, aggiungendo gli argomenti richiesti almeno un giorno prima dall'ora di convocazione dai consiglieri e da gli organi che possono richiedere la convocazione.
In questo ultimo caso,l'O.d.G. integrato deve essere notificato per iscritto a gli interessati non meno di 24 ore prima dell'ora di convocazione.
ART 10 CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA
La Giunta ordinariamente è convocata dal Dirigente Scolastico: - prima delle riunioni del Consiglio di Istituto con compiti istruttori;
- dopo le riunioni del Consiglio di Istituto con compiti esecutivi, nel rispetto delle date e dei modi per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto entro tre giorni dalla seduta.
Il Dirigente Scolastico può convocare la Giunta in casi urgenti con il mezzo più rapido (almeno 24 ore di preavviso)
ART 11 PUBBLICITA ‘ DEGLI ATTI
Le delibero del Consiglio di Istituto devono essere pubblicati in copia conforme su apposito albo nella sede centrale e nelle eventuali succursali in base all'ari 27 D.P.R n.416/74. La copia deve essere sottoscritta e autenticata dal Dirigente Scolastico e dal Segretario del Consiglio.
L'affissione all'albo deve awenire entro e non oltre i 10 giorni dall'approvazione del verbale della seduta.
La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 15 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di Segreteria.
Ogni membro del Consiglio ha diritto di chiedere una fotocopia.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salva contraria richiesta dell'interessato.
ART 12 MODALITA’ DELLE SEDUTE
Durante le sedute possono prendere la parola esclusivamente i mèmbri del Consiglio.
II Consiglio può decidere di ascoltare, a titolo consultivo, esperti di particolari argomenti espressamente invitati a conferire.
ART 13 SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E SUE FUNZIONI
Il Segretario del Consiglio di Istituto deve essere un membro del Consiglio, ed è nominato dal Presidente. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di ogni seduta e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.
II Segretario cura la pubblicità degli atti.
ART 14 SEGRETARIO DELLA GIUNTA E SUE FUNZIONI
Il Segretario della Giunta redige i verbali delle sedute firmandoli unitamente al Dirigente Scolastico. Cura inoltre la pubblicità degli atti definitivi.
ART 15 DECADENZA DALLA CARICA
I mèmbri eletti, i quali non siano intervenuti senza giustificati motivi a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'art.22 D.P.R. 416/74.
Con le stesse modalità vengono surrogati i mèmbri che richiedano e ottengano le dimissioni dalla carica.
ART 16 RELAZIONE ANNUALE
La relazione annuale che il Consiglio di Istituto deve far pervenire al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale sulle materie di sua competenza, prevista nell'ultimo comma dell'arto D.P.R. 416, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva. La relazione dovrà essere oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento del Consiglio. La relazione firmata dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio, è inviata agli uffici competenti entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.
ART 17 BILANCIO PREVENTIVO
Entro il 20 novembre di ogni anno la Giunta Esecutiva predispone il Bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta, corredato di una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti al Consiglio.
Entro il 30 novembre successivo il Consiglio delibera il bilancio di previsione, che deve essere inviato, unitamente alla relazione della Giunta e a copia della deliberazione del Consiglio stesso, al Provveditore agli Studi per l'approvazione.
ART 18 CONTO CONSUNTIVO
Entro il mese di marzo ogni anno la Giunta Esecutiva predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa al Consiglio di Istituto. Entro il 15 aprile successivo il Consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato, unitamente alla relazione della Giunta e a copie della delibera del Consiglio stesso, al Provveditore agli studi per l'approvazione non oltre il 30 aprile.
ART 19 COMMISSIONI DI LAVORO PER IL CONSIGLIO
Il Consiglio di Istituto, allo scopo di svolgere meglio i lavori di sua competenza, può formare nel suo seno per quelle materie, che rivestano particolare importanza, commissioni con compiti istruttori che funzioneranno secondo le direttive e modalità stabilite dallo stesso Consiglio.
Le suddette Commissioni possono avvalersi della consulenza e collaborazione di esperti della materia.
Le conclusioni delle varie commissioni diventano esecutive dopo delibera del Consiglio.
ART 20 COSTITUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
In base all'art. 28 D.P.R. 416/74, l'organo collegiale è costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto e della Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.
La votazione è segreta quando si faccia questione di persone.
ART 21 ELEZIONE DEGLI ORGANI DI DURATA ANNUALE
Gli organi collegiali di durata annuale, salvo diverse disposizioni ministeriali, vengono eletti nello stesso giorno entro il secondo mese dell'anno scolastico.
ART 22 CONSIGLIO DI CLASSE
II Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe delegato dal Dirigente Scolastico, è composto dai docenti della classe, da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni della classe, e da due rappresentanti degli studenti eletti da questi.
Del Consiglio di classe fanno parte anche i docenti di sostegno nonché i docenti tecnico-pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecnico - scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici e gli assistenti. Le valutazioni periodiche e finali degli alunni sono poi deliberate dal Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
Per ogni classe è predisposto un registro nel quale a cura del segretario di classe vengono redatti i verbali di tutte le riunioni.
ART 23 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
II Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico, con ordine di servizio o lettera contenenti orario e O.D.G..
La notifica di convocazione del Consiglio di Classe è fatta pervenire direttamente alle componenti docenti e studenti, e, attraverso i loro figli, alla componente genitori.Vale come convocazione anche il semplice apposito calendario notificato all'inizio dell'anno scolastico.
ART 24 IL COLLEGIO DEI DOCENTI
II Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico e dai docenti in servizio nella scuola. Resta in carica nell'anno scolastico.
Il Collegio è convocato ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne rawisi la necessità, oppure qualora un terzo dei suoi componenti ne faccia espressa richiesta.
Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
Il Collegio formula proposte al Capo di Istituto per la formazione e composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la struttura dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività didattiche, tenuto conto dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto.
Delibera ai fini della valutazione degli studenti la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi.
Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificare l'efficacia in rapporto agli orientamenti e obiettivi prefissati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica.
Provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici.
Adotta e promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli art.276 e segg. del Decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994;
Promuove iniziative di aggiornamento dei docentI dell'Istituto.
Elegge i docenti incaricati di collaborare con il Capo di Istituto nel formulare il "Progetto offerta formativa". Elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del servizio personale docente. Programma e cura la attuazione delle iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap. Nelle scuole dell'obbligo che accolgono figli di stranieri residenti in Italia e di emigrati italiani tornati in Italia adotta le iniziative previste dagli artt.115 e 116 del decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994 in attuazione della Direttiva CEE N.77 del 25 luglio 1977. Esamina allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli studenti, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti sanitari; in modo continuativo nella scuola con compiti sanitari; socio – psico - pedagogici e di orientamento. Esprime parere al Capo di Istituto in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del decreto legislativo n. 297/1994.
Esprime parere per gli aspetti didattici in ordine alle iniziative dirette alla educazione per la salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'ari 106 T.U.N.309/1990.
Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal decreto legislativo 297/1994, dalle leggo dai regolamenti, alla sua competenza.
ART 25 FUNZIONAMENTO COLLEGIO DOCENTI
Il Collegio Docenti è convocato dal Dirigente con avviso pubblicato nel registro degli ordini di servizio almeno tre giorni prima (3 giorni prima), contenente l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio e termine della riunione, e l'elenco dei punti da trattare.
La riunione si protrae fino ad esaurimento dell'O.d.G.,può prolungarsi oltre il predetto termine qualora tutti i presenti lo vogliano oppure, a giudizio del Dirigente o della maggioranza dei partecipanti, può essere interrotta per proseguire dopo uno o due giorni. Tale seconda convocazione non richiede un nuovo avviso scritto.
L'O.d.G. è definito dal Dirigente. Ogni docente può richiedere almeno 3 giorni prima della convocazione, che venga incluso nell'O.d.G. un eventuale punto, che verrà aggiunto di seguito all'O.d.G.
La presenza alle riunioni del Collegio Docenti fa parte degli obblighi dei medesimi; ogni eventuale assenza costituisce a tutti gli effetti assenza dal servizio.
La riunione del Collegio Docenti è presieduta, aperta e chiusa dal Dirigente, cui spetta introdurre ciascun punto dell'O.d.G. e dare o togliere la parola per ogni intervento dei partecipanti. La trattazione e la discussione si svolgono osservando rigorosamente l'O.d.G. Eventuali modifiche nella sequenza dei punti vanno deliberate a maggioranza su proposta del Dirigente o su mozione d'ordine.
E escluso trattare argomenti non iscritti all'O.d.G.
Ogni docente presente ha facoltà di intervenire prendendo la parola per non oltre 5 minuti su ciascun punto dell'O.d.G., e per non oltre 20 minuti complessivamente nell'intera riunione. L'intervento va preceduto da richiesta presentata appena sia stato esposto ciascun punto dell'O.d.G. Non sono ammessi interventi estemporanei. Ogni deliberazione deve essere votata su una mozione formulata in chiari termini dal Dirigente o dal proponente, e si intende approvata se raccoglie il voto della metà più uno dei presenti.
L'astensione dal voto vale come voto contrario.
In caso di parità vale il voto del Dirigente.
La votazione va eseguita per ogni singola deliberazione, di regola in forma palese, per appello nominale o per alzata di mano.
La votazione avviene in forma segreta quando trattasi di questioni concernenti ditte commerciali o riguardanti persone (alunni esclusi).
Terminata la votazione, il Dirigente Scolastico ne riconosce e dichiara l'esito. Nel caso di votazione in forma segreta è assistito da due docenti.
Nel corso dell'adunanza, può essere proposta da uno o più partecipanti una "mozione d'ordine". Questa deve riguardare esclusivamente: un richiamo alle norme legislative o regolamentari; l'ordine osservato nel proporre o trattare le varie questioni; il procedimento seguito o da seguire nelle votazioni. La mozione va presentata al Dirigente per iscritto e firmata; il Dirigente ne da immediata lettura; il Collegio la approva o la respinge. Se approvata il Dirigente ne cura l’esecuzione.
Qualora il comportamento di qualcuno non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Dirigente, dopo, uno o due avvertimenti, deve invitare il docente che disturba, ad uscire dall'aula.
In caso di resistenza, il Dirigente deve sospendere la seduta, fatto salvo in ogni caso l'eventuale seguito amministrativo o giudiziario.
ART 26 COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI
II Comitato di Valutazione di cui sopra, è formato dal Dirigente, da due docenti mèmbri effettivi e da due docenti mèmbri supplenti. I mèmbri del Comitato sono eletti dal Collegio dei Docenti.
II Comitato provvede alla valutazione del servizio dei docenti qualora l'interessato ne faccia richiesta, ed esprime altresì un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti "straordinari" .
Il Comitato dura in carica un anno scolastico. Le funzioni di segretario del Comitato sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.
ART 27 COMITATO STUDENTESCO
II Comitato studentesco propone iniziative intese ad attuare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. Il Comitato studentesco deve dotarsi di un regolamento interno e può dividersi in commissioni, esprimere un gruppo di gestione, elaborare un piano di gestione delle iniziative e realizzare attività di autofinanziamento.
Il Comitato studentesco è costituito da un Dirigente Scolastico scelto dall'assemblea studentesca e dai rappresentati eletti da ciascuna classe.
Il Dirigente Scolastico del comitato deve garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti alle assemblee.
ART 28 COLSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
La Consulta Provinciale degli studenti è composta da due studenti per ogni istituto in ogni provincia, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti, ottimizzare ed integrare le attività integrative e complementari e formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto; stipulare accordi con gli enti locali, le organizzazioni del mondo del lavoro; formulare proposte ed esprimere pareri al Provveditorato, agli Enti Locali competenti e agli Organi Collegiali territoriali; istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative, all'orientamento e all'attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
designare due studenti all'interno dell'organo provinciale di garanzia istituito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (art.5, comma 4).
La Scuola per eleggere i due rappresentanti nella Consulta Provinciale deve presentare le relative liste elettorali con le stesse modalità e scadenze proprie del Consiglio di Istituto.
Le liste possono contenere fino a un massimo di quattro candidati. Si può esprimere una sola preferenza.
ART 29 DIRITTO DI ASSEMBLA
Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste negli articoli successivi.
ART 30 ASSEMBLEE STUDENTESCHE
Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.
In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
è consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, nelle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore.
L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.
All'assemblea di Istituto possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti insieme con gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.
A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
ART 31 FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE
L'Assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco di Istituto o su richiesta del 10 degli studenti.
La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico
ART 32 ASSEMBLEE DEI GENITORI
Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di Istituto.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico. è utile ricordare che l'assemblea di classe può essere convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe. Per quanto riguarda la convocazione dell'assemblea di Istituto si rimanda alla normativa contenuta nel testo unico decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 art.15, commi 4-5-6.
ART 33 LIBERTA’ SINDACALI
Le libertà sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n.300, ivi richiamata, e dalle disposizioni dei contratti collettivi di cui all'ari. 45 del richiamato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.
Fino alla stipulazione dell'apposito accordo previsto dall'art.54 si osservano in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni degli artt. 591 e 592 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e ogni altra disposizione legislativa o contrattuale all'uopo applicabile.
ART 34 DIRITTI DEGLI STUDENTI
Si riassumono alcuni punti dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (D.P.R. 249/98).
1 ) DIRITTO ALLA SCUOLA
Lo studente ha diritto a fruire di un edificio funzionale, efficiente e accessibile, alla piena funzionalità delle strutture e delle dotazioni. Deve essere garantito un ambiente sereno e formativo sul piano culturale, civico e professionale, ove gli ideali di pluralismo, convivenza democratica, tolleranza culturale devono regnare nel rispetto di ogni personalità individuale. Ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione ideali obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di vantazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e debolezza e a migliorare il proprio apprendimento.
Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti anche sul loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
2) DIRITTO ALLA LIBERTà DI APPRENDIMENTO
Ogni studente ha diritto alla tutela della propria libertà di apprendimento, ciò della realizzazione delle proprie potenzialità di crescita culturale, intellettuale ed umana.Ha diritto alla scelta autonoma tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola, organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita dello studente.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono.Il presente Regolamento recepisce quanto altro stabilito nello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria D.P.R. n. 249 del 24.6.1998 pubblicato su G.U. n. 175 del 29.7.1998.
ART 35 DOVERI DEGLI STUDENTI
1 )Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche for-male, che chiedono per se stessi.
3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un com-portamento corretto e coerente con i principi dell'ari 1dello statuto D.P.R. 249/94.
Tali doveri sono individuati dall'art.3 dello statuto predetto.
4) Gli studenti sono tenuti a rispettare e ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento.
5) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, e a comportarsi nella scuola in modo da non arrecare danni al patrimonio di questa.
6) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambito scolastico, e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
ART 36 OSSERVANZA DELL’ORARIO, PUNTUALITA’, RITARDI ED USCITE ANTICIPATE
Gli studenti devono recarsi in aula subito dopo il primo segnale (ore 8,10). In caso di maltempo sarà consentito accedere nell'androne con anticipo. Gli alunni ritardatari, non potranno essere ammessi in classe dopo la chiusura del cancello d'ingresso (ore 8,20).
Tranne che in caso di maltempo, il cancello verrà riaperto alle ore 9,00 per consentire agli alunni ritardatari di entrare alla 2^ ora, purché forniti dell'autorizzazione firmata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; il giorno successivo devono presentare la giustificazione dei genitori. Sono consentiti soltanto due ritardi a quadrimestre.
Si deroga alla norma dei due ritardi consentiti solo per contrattempi causati dal disservizio dell'autolinee o per altri gravi motivi.
Per gli alunni che hanno esaurito il numero dei ritardi previsti, saranno adottati provvedimenti opportuni dalla Dirigente Scolastica (comunicazioni alle famiglie, annota-zione sul registro di classe, ecc. ).
I ritardi vengono giustificati dal docente della prima ora che dovrà annotarli sul registro di classe e su quello personale.
Qualora il documento giustificativo suscitasse legittimi dubbi circa la regolarità (firma contraffatta, firma diversa da quella apposta nel frontespizio del libretto, motivi ritenuti irrilevanti o inattendibili) il docente dovrà invitare l'alunno a presentarsi in Dirigente Scolastica, affinché sia possibile procedere agli accertamenti del caso.
La mancata giustificazione sarà riportata con chiarezza di estremi dal docente della prima ora sul registro di classe. Il docente che sarà in servizio nella prima ora del giorno seguente dovrà verificare i nomi degli alunni ammessi con riserva ed annotare la giustificazione.
In caso di mancata presentazione della,stesso, l'allievo sarà invitato a recarsi in Dirigente Scolastica ove saranno adottati i provvedimenti del caso.
Tutti i docenti a questo proposito hanno il dovere di esercitare un rigoroso controllo; il docente che riterrà le assenze pretestuose e dannose per il profitto generale dell'alunno, prowederà ad avvertire il Dirigente Scolastico affinché questi possa tempestivamente intervenire presso le famiglie.
Qualora i ritardi siano giustificati con certificato medico il docente deve annotarlo sul registro di classe. Eccetto casi eccezionalmente gravi gli alunni non possono uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni. I permessi di uscita anticipata sono concessi dal Dirigente Scolastico esclusivamente per i seguenti casi:
A)grave indisposizione: in tale evenienza il Dirigente Scolastico avrà cura, ove possibile, di fare accompagnare lo studente al proprio domicilio da personale ausiliario, ovvero chiamare una persona di famiglia che si assuma la responsabilità sull'assistenza del medesimo. Il primo giorno di rientro in classe, l’alunno sarà tenuto a portare idonea documentazione medico – sanitaria relativa al permesso richiesto.
B)eccezionali motivazioni accompagnate da giustificazioni personali del padre, della madre, o di chi ne faccia legalmente le veci, (visite mediche, lutti familiari,impegni religiosi, impegni di altro genere non prorogabili). In ogni caso il minore non potrà uscire anticipatamente se non accompagnato dal genitore. L'obbligo di vigilanza sulla scolaresca come pure l'osservanza dell'orario scolastico incombono anzitutto sul singolo docente; tuttavia la vigilanza durante l'ingresso e l'uscita deve richiedere concomitante sorveglianza anche da parte del personale ausiliario.
ART 37 ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI DEGLI STUDENTI
Le giustificazioni relative alle assenze per malattia o per motivi di famiglia devono essere dichiarate e motivate sul libretto personale dell'alunno, negli spazi a ciò predisposti.
Le giustificazioni devono risultare sottoscritte :
a) dal genitore la cui firma sia stata preventivamente depositata per quanto riguarda gli alunni minorenni.
b) b) dall'alunno maggiorenne in proprio.
Le giustificazioni relative alle assenze per motivi di salute o di famiglia vanno presentate al docente della prima ora a ciò delegato che le sigla qualora le ritenga regolari.
In caso contrario l'alunno deve presentarsi in Dirigente Scolastica per i provvedimenti del caso.
Qualora l'assenza per motivi di salute risulti superiore ai cinque giorni, occorre che la giustificazione sia accompagnata da certificato medico attestante che non sussiste possibilità di contagio (nel computo di tali giorni sono compresi gli eventuali festivi).
Le assenze, qualunque sia il motivo addotto, devono essere registrate tanto sul diario di classe quanto sul registro personale del docente. Nessun alunno può essere ammesso in classe, qualora risulti sprovvisto delle dichiarazioni giustificative, salvo autorizzazione scritta della Dirigente Scolastica.
ART 38 INTERRUZIONI CONSENTITE E NON CONSENTITE
Tranne casi urgenti gli alunni, durante le prime due ore di lezione, non devono uscire dall'aula per recarsi al bagno o per altro motivo.
Successivamente potranno recarsi in bagno uno per volta.
Non è consentito agli studenti interrompere la lezione per recarsi al distributore automatico di cibi e bevande.
La distribuzione delle merende portate ogni mattina dal fornitore è regolata come segue:
il Docente della prima ora invita il rappresentante di classe a formare la lista delle ordinazioni, entro un brevissimo termine, trascorso il quale la stessa lista viene consegnata ad un ausiliario del piano, che provvede all'inoltro delle richieste. L'erogazione delle vivande avviene durante l'intervallo.
L'ausiliario addetto a tale mansione viene individuato dalla Dirigente Scolastica.
ART 39 VIGILANZA DEI DOCENTI DURANTE L’INTERVALLO
L'Intervallo delle lezioni è collocato al termine della terza ora ossia dalle ore 11 alle ore 11,10
è obbligo del docente della terza ora vigilare durante l'intervallo, considerato a tutti gli effetti attività didattica
(circolare ministeriale 4 ottobre 1950 n.83).
ART 40 SORVEGUANZA DEGLI STUDENTI IN ASSENZA DEL DOCENTE
In caso di ritardo del docente la sorveglianza degli studenti è affidata sul momento al personale ausiliario del piano, finché la Dirigente Scolastica non abbia provveduto.
ART 41 ORE A DISPOSIZIONE
Durante le ore a disposizione gli insegnanti sono tenuti a prendere visione del registro delle sostituzioni e a rendersi reperibili in Sala Professori.
ART 42 RICEVIMENTO DEI GENITORI
I docenti devono rimanere disponibili per tutta l'ora di ricevimento delle famiglie.
Durante l'anno scolastico saranno programmati due ricevimenti generali in orario pomeridiano della durata di tre ore ciascuno.
ART 43 DIVIETO DI FUMO
Secondo la normativa vigente è vietato a tutti di fumare nei locali adibiti a pubbliche riunioni e così pure in tutti ilocali della scuola.
Il personale docente e quello addetto alla vigilanza devono intervenire al fine di reprimere ogni abuso e di collaborare con la Dirigenza per l'osservanza di queste norme, la cui violazione da luogo a sanzioni amministrative.Preposto alla vigilanza per l'osservanza del divieto e per .L’ accertamento delle eventuali infrazioni sono alcuni lavoratori docenti e non individuati dal Capo di Istituto.
ART 44 ULTIMA ORA DI LEZIONE
I docenti dell'ultima ora sono invitati a regolare anche con la loro presenza sulla porta l'avvicendamento delle diverse classi nell'uscita dalle aule. Gli alunni non debbono essere congedati prima del segnale.
ART 45 USCITE ANTICIPATE
In linea generale sono vietate uscite anticipate e entrate posticipate anche nel caso di improvvisa mancanza del/i docente/i. Tuttavia in deroga a tale principio, in considerazione degli effetti che le recenti normative scolastiche hanno determinato m relazione alla riduzione delle ore a disposizione dei docenti, la Dirigenza Scolastica può disporre variazioni all'orario con conseguenti entrate posticipate o uscite anticipate dell’intera classe, qualora l'Istituzione scolastica sia stata preventivamente informata dell'assenza del/i docente/i e non sia possibile effettuare la copertura della/e ora/e vacante/i. Tale variazione può essere apportata a condizione che gli studenti e le loro famiglie siano stati avvisati almeno il giorno precedente con comunicazione alle famiglie tramite i medesimi discenti1. Per gli alunni assenti la comunicazione verrà effettuata telefonicamente2.
1)La comunicazione deve avere forma scritta, redatta su apposito modulo, consegnata ad ogni allievo, con l’obbligo di quest’ultimo, di farla firmare al genitore o di chi ne fa le veci, che dovrà firmarla. L’allievo è tenuto a riconsegnare all’Istituto il modulo entro il giorno stesso in cui si verifica l’evento. 2)In modo analogo, quando l’allievo sarà di nuovo presente in aula, riceverà l’apposito modulo, riportante gli estremi della comunicazione verbale. Detto modulo dovrà essere poi firmato dal genitore, o di chi ne fa le veci, per presa visione e riconsegnato all’Istituto entro il primo giorno successivo utile rispetto alla consegna del modulo stesso
ART 46 AUTORIZZAZIONE PER RECARSI IN BIBLIOTECA
I docenti che intendono autorizzare i loro studenti a recarsi in biblioteca durante le proprie ore di lezione devono attenersi all'orario per il funzionamento della biblioteca e concordarne l'uso con il personale addetto.
ART 47 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PRINCIPI GENERALI
Il procedimento disciplinare si uniforma ai principi fondamentali dell'attività amministrativa e in particolare si ispira ai criteri di trasparenza, imparzialità, buon andamento del servizio, non tralasciando quanto altresì previsto e stabilito sul diritto di accesso di cui alla legge241/90.
Si riporta in tale contesto la normativa del regolamento di disciplina previsto dallo Statuto degli Studenti promul-gato con D.P.R. n.249 del 24.06.1998 che costituisce parte integrante del presente regolamento.
1 ) I provvedimenti disciplinari rivestono finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; ne consegue che le sanzioni disci-plinari, comunque corrisposte, non debbano rivestire carattere afflittivo bensì ispirarsi al principio del totale ravvedimento operoso.
2) Nessuna infrazione disciplinare connessa al compor-tamento può influire sulla vantazione del profitto.
3) In nessun caso può essere sanzionata, ne direttamen-te ne indirettamente, la libera espressione di opinioni purché correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4) La responsabilità disciplinare è personale. Ciascuno è pertanto chiamato a rispondere della propria azione ed omissione sia essa dolosa o colposa.
5) In relazione, inoltre a qualsiasi danno arrecato ad arredi o attrezzature varie ricade sul responsabile l'ob-bligo al risarcimento del danno. Qualora, per le moda-lità del fatto, o per altra causa, non fosse possibile indi-viduare gli autori del danno, lo stesso sarà addebitato rispettivamente alle classi o al gruppo di alunni o agli alunni dell'intero Istituto. La stima dei danni cagionati sarà effettuata dalla Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto.
6) In applicazione del generale principio del contraddittorio, principio che discende dal diritto di difesa garantito dall'art.24 della Costituzione, nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato invitato ad esporre le sue ragioni.
7) L'entità dei provvedimenti sanzionatori è ispirata al principio della proporzionalità e dovrà tendere per quanto possibile alla riparazione del danno. A tal fine si terrà conto anche della situazione personale dello studente, al quale dovrà essere sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.
8) Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
9) II temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.
10) Nei periodi di allontanamento l'istituto curerà, per quanto possibile un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
11 ) L'allontanamento dello studente dall'istituto può essere disposto anche quando siano stati commessi comportamenti riconducibili ad ipotesi di reato o vi sia peri- colo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravita del presunto reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del precedente comma.
12) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalle famiglie o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno ad altra scuola.
13) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
ART48 SANZIONI DISCIPLINARI
La violazione dei doveri individuati dall'art. 3 dello statuto delle studentesse e degli studenti, da luogo, secondo la gravita della mancanza, previo procedimento disciplina- re, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
1) lievi mancanze ai doveri scolastici possono essere sanzionate dal professore mediante rimprovero verbale, con facoltà di annotazione nel registro personale;
2) per mancanza ai doveri scolastici, disturbo del regolare andamento delle lezioni, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate si infligge la sanzione dell'ammonizione scritta sul registro di classe, tale sanzione è applicata anche nell'ipotesi di violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto e dalla carta dei servizi, nonché nelle ipotesi di scorretto utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici, ed ogni altra violazione di quanto previsto da regolamenti dei laboratori, palestra e biblioteca.
La sanzione disciplinare deve essere annotata nel libretto personale dello studente;
3) per fatti che turbino il regolare andamento della scuoia si infligge la sanzione del temporaneo allontana- mento dello studente dalla comunità scolastica fino ad un massimo di giorni 5. Si considerano, altresì, turbative del regolare andamento della scuola anche le offese al decoro personale, alla religione e alle istituzioni;
4) per fatti costituenti grave offesa verbale o materiale portata nei riguardi del capo di Istituto, dei docenti, del personale scolastico e degli studenti, nonché per gravi danni arrecati al patrimonio scolastico, cagionati con dolo, si infligge la sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino ad un massimo di giorni 15.
5) per le sanzioni di cui ai precedenti punti n.3e n.4 si applicano i commi 8/9/10 dell'art/51)
6) per le sanzioni di cui ai precedenti punti 3 e 4, qualora concorrano circostanze attenuanti, avuto riguardo al precedente comportamento dello studente, può essere applicata la sanzione di grado inferiore a quella rispettivamente stabilita; in caso invece di recidiva o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravita o rivestano carattere collettivo, può essere inflitta la sanzione di grado immediatamente superiore.
7) L'autorità competente ad infliggere sanzioni di un da-to grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.
8) Nell'accertamento delle responsabilità si dovrà distin-guere tra situazioni occasionali o mancanze determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino, viceversa un costante e persistente atteggia-mento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della comunità scolastica e delle sue componenti, atteggia-mento che si esprima in manifestazioni di sopruso o di violenza esercitata nei confronti dell'istituzione educativa e degli insegnanti, o nei confronti dei compagni.
9) La sanzione dell'ammonizione scritta è inflitta dal Capo di Istituto. Qualora l'iniziativa per il provvedimento disciplinare provenga dal professore, questi ne darà,entro due giorni dal fatto costituente infrazione, imme-diata comunicazione al capo di Istituto, il quale provvederà alla contestazione dell'addebito allo studente.
10) La sanzione disciplinare dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica rientra nella compe-tenza del Consiglio di classe. Si applicano le disposizioni di cui all'art.328 comma 2 e 4 del DLGS del16.04.1994n.297.
11 ) Qualora lo studente commetta, con un medesimo fatto più mancanze disciplinari, potrà anche essere inflit-ta, tenuto conto di tutte le circostanze, la sanzione digrado immediatamente successivo; ove invece le man-canze appartengono a gradi diversi, può essere irrogatala sanzione prevista per la mancanza più grave.
12) Le sanzioni disciplinari sono sostituibili con attività in favore della collettività scolastica quali pulizia dell'am-biente scolastico, servizio fotocopie, attività di assistenza in biblioteca, giardinaggio, assistenza ai vari altri servizi della scuola.
ART.49 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1) II procedimento disciplinare si ispira ai principi del- l'accertamento dei fatti e della garanzia del diritto alla difesa.
2) Salvo il caso del rimprovero verbale e dell'ammoni-zione scritta il procedimento ha inizio con la contesta-zione scritta dell'addebito allo studente da parte del Capo di Istituto, da effettuarsi entro cinque giorni decor-renti dal giorno in cui questi è' venuto a conoscenza del fatto.
3) La contestazione va comunicata all'interessato in copia mediante consegna a mano con firma di avvenuta consegna sull'originale trattenuto dal Capo di Istituto. Quest'ultimo oltre alla consegna personale allo studente,ove possibile prowederà ad inviarne comunicazione ai genitori dell'alunno minore di età con lettera RACC.A.R.
4) Successivamente alla contestazione, il Capo di Istituto se riterrà che la mancanza comporti una sanzione disci-plinare superiore all'ammonizione dovrà sottoporre la questione al Consiglio di Classe.
L'organo collegiale potrà in ogni caso autoconvocarsi qualora ritenga che il fatto comporti sanzione disciplina-re superiore all'ammonizione, anche in dissenso con il Capo di Istituto.
5) L'atto di contestazione dell'addebito dovrà contenere la convocazione dello studente affinché sia sentito a sua difesa con ulteriore informazione della facoltà di pro-durre, non oltre l'udienza di convocazione, anche giusti-ficazioni scritte. L'alunno potrà anche indicare eventuali prove o testimo-nianze a lui favorevoli.
6) Qualora, salvo il caso di giustificato motivo, lo stu-dente non si presenti a rendere le proprie giustificazione manchino altresì le difese scritte, l'organo decidente irrogherà comunque la sanzione applicabile.
7) L'organo competente per il procedimento disciplinare sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustifica-zioni addotte dallo studente, irroga la sanzione applica-bile tra quelle indicate ai punti 3/4/5 delle sanzioni
disciplinari. Quando il medesimo organo ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8) La decisione dell'organo competente deve essere suf-ficientemente motivata e deve indicare il percorso logico-giuridico seguito dal giudicante ai fini della decisione. Il provvedimento deve altresì informare lo studente della facoltà di produrre impugnazione avverso la decisione mediante ricorso, e indicare l'organo competente per il gravame ed i termini entro i quali il ricorso deve essere inoltrato.
9) La decisione deve essere comunicata allo studente e dai genitori nei modi di cui al precedente comma 3.
ART.50 IMPUGNAZIONI E ORGANO Di GARANZIA
La sanzione disciplinare della sospensione è imposta dal Consiglio di classe. Contro tale decisione è' ammesso ricorso. Lo studente può, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, inoltrare ricorso all'organo di Garanzia di Istituto. Tale organo è' composto da un Presidente scelto dal Dirigente Scolastico fra i genitori di elevate qualità morali e civili e da due mèmbri di cui uno in qualità di rappresentante degli studenti ed un altro scelto tra il personale docente. Lo studente può presentare ricorso all'Organo di garanzia sia quando ritenga che si siano verificate delle violazioni relative alla procedura disci-plinare prevista dal presente regolamento o quando ritenga ingiusta la decisione disciplinare adottata nei propri confronti. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e deve contenere le ragioni specifiche dell'impu-gnazione; con il ricorso lo studente può presentare le eventuali prove o testimonianze a lui favorevoli affinché siano verificate dall'Organo di garanzia e può inoltre,sempre, chiedere di essere sentito.
L'atto di ricorso, in duplice copia e sottoscritto dal ricor-rente, deve essere depositato in busta chiusa alla segre-teria della scuola, la quale rilascerà ricevuta di avvenuto deposito. Qualora i termini per il deposito cadano in giorno festivo o di chiusura della scuola, sono prorogati al primo giorno utile di apertura della segreteria dell'Istituto.
L'Organo di garanzia d'Istituto non oltre 15 giorni dal deposito del ricorso dovrà procedere all'esame dell'impugnazione ed ascoltare le ragioni dello studente che abbia chiesto di essere sentito, previa convocazione.
Può altresì, se richiesto o necessario, ascoltare anche le ragioni di chi ha promosso il procedimento disciplinare.
La decisione deve essere depositata in triplice copia in segreteria nel termine massimo di un mese dalla presen-tazione del ricorso, a pena di inefficacia. Il responsabile amministrativo comunicherà al Capo d'Istituto, allo studente, ed ai genitori l'esito del ricorso mediante conse-gna o notifica di copia della decisione.
L'Organo di garanzia, quale giudice di appello, potrà revocare il procedimento qualora verifichi l'esistenza di vizi del procedimento ; potrà altresì annullare la sanzione qualora ritenga il procedimento disciplinare illegittimo,ingiustificato o eccessivo tenuto conto delle circostanze del fatto.
Ove al contrario, non rilevi alcuna irregolarità o ingiu-stizia confermerà la sanzione già irrogata respingendo il ricorso.
La decisione dell'Organo di garanzia deve essere motivata e deve indicare il percorso logico-giuridico seguito dal giudicante ai fini della decisione.
Le decisioni dell'organo di garanzia non sono oggetto di impugnazione.
L'impugnazione non sospende l'applicazione della san-zione di cui al comma 3°, dell'art.52.
ART.51RECLAMI
Gli studenti, i genitori, i docenti o chiunque vi abbia interesse possono rivolgere all'Organo di garanzia dell'istituto istanze o reclami in forma scritta per regolare eventuali contrasti che sorgano all'interno della scuola nell'applicazione dello statuto degli studenti e del presente regolamento, anche in relazione ad episodi di palese violazione dei diritti degli studenti contenuti nello statuto.
Possono altresì proporre quesiti in relazione alla interpretazione ed applicazione dello statuto degli studenti e del regolamento di disciplina e delle sanzioni disciplinari ivi previste con particolare riferimento alle sanzioni sostitutive.
Contro le decisioni dell'Organo di garanzia di istituto, il Provveditore decide in via definitiva su reclamo proposto da chiunque vi abbia interesse in merito a violazioni dello statuto degli studenti, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è presa dopo aver acquisito il parere vincolante dell'Organo di garanzia provinciale composto da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal Consiglio Scolastico Provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morale e civili nominata dal Provveditore.
ART.52 COMPORTAMENTI CHE CONFIGURAN0 MANCANZE DISCIPLINARI
La scelta di affidare la materia della disciplina a regole proprie della scuola ha quale obiettivo fondamentale quello di restituire alla stessa una piena autonomia educativa in considerazione delle particolarità locali. Tuttavia tale principio non deve essere in contrasto con i contenuti dello statuto di cui sopra i quali garantiscono un esercizio equilibrato ed uniforme del potere disciplinare fissando dei vincoli generali che tendono ad evita- re un esercizio arbitrario del potere in questione. Per mancanza ai doveri scolastici si intende
a) disturbo reiterato e immotivato del regolare andamento delle lezioni,
b) richieste reiterate e immotivate di uscita dalla classe,
c) assenze e ritardi ingiustificati,
d) scorretto uso delle attrezzature scolastiche,
negligenza nel rispetto delle disposizioni organizzati ve e di sicurezza dettate dal presente regolamento,
e) abituale mancanza degli strumenti scolastici necessari;
f) uso di linguaggio e comportamenti non consoni alla pubblica decenza.
Tali comportamenti sono sanzionati, con ammonizione riportata sul registro di classe e annotata sul libretto personale dello studente.
Per turbative al buon andamento della scuola si intendono:
a)comportamenti atti ad offendere il decoro e la dignità professionale del personale docente e non, all'interno della struttura scolastica;
b) mancanza di rispetto tra compagni, soprusi esercitati a danno dei più deboli, violenze anche di natura psichica;
c) scorretto uso e rottura del materiale facente parte della struttura scolastica;
d) approfittamento dello stato di bisogno dei più deboli.
e) disobbedienza al divieto di fumare nei localo della scuola;
f) uso dei telefoni cellulari;
g) consumo di bevande alcoliche o di stupefacenti di qualsiasi grado.
Tali comportamenti sono puniti in maniera più grave, qualora nell'accertamento della responsabilità risulti in maniera palese l'intenzione di ledere l'altrui diritto allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto anche non materiale o turbare il buon andamento scolastico dell'Istituto. Per tali comportamenti valgano le disposizioni sulle sanzioni disciplinari a partire dal capoverso n. 3 fino al capoverso n.12.
ART.53 DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE
Allo scopo di garantire il regolare funzionamento d'Istituto, i docenti si atterranno alle seguenti disposizioni: -
STATO PERSONALE
Gli insegnanti di nuova nomina devono tempestivamente compilare l'apposito modulo a cura dell'ufficio di segreteria (reparto contabilità) annotando tutte le notizie utili ai fini della carriera e del trattaménto economico. –
CERTIFICATI
I certificati si richiedono al reparto certificati della segreteria, tenendo presente che per la loro compilazione occorrono almeno tre giorni di tempo. è buona norma evitare di soffermarsi negli uffici di segreteria. –
ASSENZE
Gli insegnanti che per qualsiasi motivo non possano raggiungere la scuola devono darne segnalazione entro le ore 8 e comunque tempestivamente alla Dirigente Scolastica precisando i motivi dell'assenza e il giorno del rientro. Quando si tratti di assenza per malattia gli insegnanti dovranno inviare una domanda di congedo straordinario per motivi di salute corredata di certificato medico attestante l'infermità e la sua presumibile durata, mentre per altri gravi motivi diversi da quelli di salute dovranno invece inviare domanda documentata di congedo straordinario. In questo caso, la assenza deve essere previamente concordata con il Dirigente. Gli insegnanti che si assenteranno senza dare loro notizie nei termini previsti, saranno considerati assenti ingiustificati (in base alla contrattazione collettiva vigente)
ART.54 ASSENZE PER MOTIVI SINDACALI E DI CONCORSO
I permessi per motivi sindacali o di concorso devono essere richiesti al Dirigente Scolastico per iscritto almeno tre giorni prima, o comunque in tempo utile per provvedere alle sostituzioni.
ART.55 ORARIO DI LEZIONE
Gli insegnanti della prima ora devono presentarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
Quelli che cominciano le lezioni nelle ore successive sono invitati a trovarsi puntualmente nei pressi delle rispettive classi, allo scopo di effettuare al segnale, un rapido cambio.
L'orario di servizio proposto dal Collegio dei Docenti per il corso diurno è il seguente.
1° ora 08,15-09,10
2° ora 09,10- 10,05
3° ora 10,05- 11,00
INTERVALLO
4° ora 11,10- 12,05
5° ora 12,05- 13,00
6° ora 13,00 – 13,50
L'orario di servizio per il corso serale è il seguente:
1. 17,00 – 17,55
2. 17,55– 18,50
3. 18,50 – 19,45
intervallo
19,45 – 19,50
4. 19,50 – 20,40
5. 20,40 – 21,30
ART.56 TRASFERIMENTO DA UN'AULA ALL'ALTRA
II trasferimento del professore da un'aula all'altra al cambio dell'ora deve svolgersi con solerzia immediata. Nel caso in cui si è liberi nell'ora successiva, bisogna attendere in classe l'arrivo del nuovo insegnante.
ART.57 REGISTRI DI CLASSE E REGISTRI PERSONALI
è obbligo di servizio annotare scrupolosamente sui registri di classe i compiti e le lezioni assegnati per ciascun giorno della settimana; di registrare gli assenti, i rientri giustificati e quelli da giustificare, nonché eventuali mancanze disciplinari. Le assenze collettive della classe devono essere subito notificate in Dirigente Scolastica, per gli opportuni provvedimenti.
I registri personali devono essere continuamente aggiornati, e devono essere custoditi sotto chiave nel cassetto del docente, e non possono essere mai portati fuori della scuola. Alla fine di ogni anno scolastico i registri personali sono consegnati in Dirigente Scolastica. I professori sono invitati a non servirsi degli alunni per ritirare registri o altro nei cassetti situati in sala insegnanti. All'occorrenza potranno servirsi del personale ausiliario
. ART 58 REGOLAMENTO DEI LABORATORI Dl INFORMATICA TDP DI LINGUE, TECNOLOGIE MECCANICA E DISEGNO E ELETTROTECNICA
Gli utenti dei laboratori di lingue e di Informatica devono attenersi alle norme seguenti.
1) II laboratorio è un locale in cui sono installati computer e strumenti utilizzati per le esercitazioni. L'accesso al laboratorio è riservato esclusivamente ai docenti ed agli assistenti che operano nel laboratorio nonché alle classi che ivi debbano svolgere le esercitazioni.
2) E assolutamente vietato l'ingresso di alunni al laboratorio senza che siano accompagnati da un docente o dall'assistente.
3) L'accesso al laboratorio è regolato dall'orario settimanale delle lezioni.
4) Ciascun allievo, nei limiti del possibile, dovrà conservare, durante l'anno scolastico, il medesimo posto di lavoro, della cui pulizia e ordine sarà responsabile.
5) Prima dell'ingresso in laboratorio è necessario che la classe che eventualmente preceda, abbia liberato il locale. Appena entrati in laboratorio, tutti gli allievi occupano i posti loro assegnati e cominciano a lavora- re.
6) Ciascun docente al momento dell'ingresso in Laboratorio, scrive nell'apposito registro a tal fine predi- sposto, l'ora di ingresso con la classe, la classe medesima, le ore di permanenza.
7) Sono ammessi a frequentare liberamente i locali di laboratorio soltanto i docenti responsabili stabiliti all'inizio dell'anno scolastico nonché altri docenti autorizzati dal responsabile attraverso un preciso calendario affisso al laboratorio.
8) Eventuali richieste di accesso al Laboratorio da parte di docenti non riportati predetto calendario vanno inoltrate al responsabile che, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica, ne autorizzerà l'accesso. Tali docenti sono tenuti a firmare l'apposito registro come specificato nel comma 6.
9) L'integrità e l'eventuale sottrazione del materiale presente nel Laboratorio verrà verificata ad ogni cambio di classe dall'assistente e dall'insegnante: per tale motivo le esercitazioni dovranno terminare 5 minuti prima dell'orario previsto.
10) Tutti gli utenti del Laboratorio sono tenuti a spegnere le macchine e lasciare il banco in condizioni di ordine e pulizia, segnalando tempestivamente all'assistente eventuali anomalie o mal funzionamento dei computer.
11 ) E vietato entrare in laboratorio con borse, zaini, cappotti e altri oggetti ingombranti.
ART 59 REGOLAMENTO PER L'USO DELLE, PALESTRE
Tutti gli utenti della palestra sono tenuti a rispettare le norme di cui al presente articolo.
1 ) E assolutamente vietato rimuovere attrezzi fissi, in particolare i ritti di pallavolo, se non previa autorizzazione di questa Dirigente Scolastica;
2) è assolutamente vietato l'accesso al pubblico o comunque a persone estranee ai gruppi sportivi autorizzati;
3) è vietato installare attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità primaria dell'ambiente;
4) è vietato l'ingresso alla palestra da parte degli alunni non accompagnati dal docente, e degli allievi delle società e gruppi sportivi non accompagnati dai rispettivi istruttori;
5) è assolutamente vietato praticare attività sportive diverse da quelle regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Provinciale di Roma;
6) le società sportive che fruiscono dei locali dovranno consegnare alla segreteria dell'Istituto un elenco aggiornato degli atleti specificando:
- dati anagrafici
- - sport praticato
- - assicurazioni
- - tesseramento ad una federazione nazionale CONI od Ente di promozione sportiva.
7) Le società dovranno inoltre produrre: copia del documento di affiliazione ad una o più federazioni CONI od Enti di promozione sportiva riconosciuti come Enti morali;
8) gli allievi dovranno essere muniti di abbigliamento consono ai fini della pratica sportiva in particolare le calzature: è severamente vietato entrare nel locale palestra con scarpe non regolamentari;
9) i docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti ogni giorno all'inizio e al termine delle lezioni a segnalare per iscritto eventuali danni;
10) i docenti dei gruppi sportivi e gli istruttori delle società sono tenuti all'inizio di ogni turno come da ora- rio affisso a controllare Io stato di conservazione della palestra e dei servizi igienici, annotando eventuali ano- malie. Il verbale redatto dovrà essere tempestivamente inoltrato all'ufficio di Dirigente Scolastica ai fini dell'individuazione delle Società responsabili dei danni;
11 ) i responsabili dei gruppi sportivi e società dovranno assicurare la pulizia dei locali in uso;
12) al termine dell'attività annuale i responsabili delle società dovranno restituire all'ufficio di segreteria dell'Istituto le chiavi del cancello e della porta di ingresso della palestra;
13) dovranno altresì riconsegnare il locale in perfetto stato di agibilità e funzionalità, nonché a provvedere ad un'accurata pulizia con particolare riguardo ai servizi igienici che dovranno anche essere disinfettati;
14) è severamente vietato fumare nel locale palestra e negli ambienti attigui; ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente; 15) per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nella concessione dell'Amministrazione Provinciale di Roma
ART 60 REGOLAMENTO PER IL LABORATORIO DI CHIMICA, FISICA E SCIENZE NATURALI
Gli utenti del laboratorio di chimica, fisica e scienze naturali devono attenersi alle Norme Generali seguenti:
1 ) L'accesso al Laboratorio è riservato esclusivamente ai docenti e agli assistenti che operano nel laboratorio secondo orario ivi affisso, concordato con il docente responsabile; l'ingresso agli alunni è severamente vietato in assenza del suddetto personale.
2) Ogni esperimento concordato con l'insegnante deve essere sempre preceduto da una attenta e completa Ispiegazione dell'esperienza.
3) II materiale occorrente deve essere predisposto accuratamente sul banco di lavoro.
4) Non si possono mai eseguire operazioni che non siano indicate nella descrizione dell'esperienza. Volendo effettuare modifiche è necessario parlarne prima con l'insegnante.
5) Evitare di annusare vapori, assaggiare sostanze ed eseguire, in prossimità di fiamme, saggi che comportino l'uso di sostanze infiammabili, quali l'alcool etilico o il solfuro di carbonio.
6) Se qualche sostanza dovesse, accidentalmente, penetrare in bocca o cadere sugli occhi, sulla pelle o gli abiti, occorre lavare immediatamente con acqua, H 2 O, e riferire subito all'insegnante.
7) Stare sempre a debita distanza dalla fiamma quando se ne deve fare uso. In particolar modo tenere lontane sostanze infiammabili come l'alcool etilico.
8) Ricorrere all'uso della cappa aspirante tutte le volte che è indicata nell'esperienza la dicitura: sviluppo di gas e vapori tossici o dannosi.
9) Controllare bene/ mediante la lettura dell'apposita etichetta/ il nome dei prodotti usati/ per essere sicuri di aver preso quello giusto.
10) Prelevare le sostanze solide servendosi di una spato- la o di un cucchiaio.
11 ) Prelevare le sostanze liquido utilizzando la vetreria adatta allo scopo/ come le pipette o le pipette con aspiratore/ ecc.
12) Non rimettere mai nei flaconi i prodotti chimici prelevati e rimasti inutilizzati. Questi devono essere messi nell'apposito contenitore per lo smaltimento.
13) Al termine di ogni esperimento si deve accertare che i rubinetti del gas siano stati chiusi/ che il materiale usato sia stato rimesso al suo posto e che il banco sia in ordine/ anche per evitare di intralciare il lavoro degli altri gruppi o di altri insegnanti.
14) L'integrità e l'eventuale sottrazione del materiale presente nel laboratorio verranno verificate/ ad ogni cambio di classe/ dall'assistente o dal docente per tale motivo le esercitazioni devono terminare cinque minuti prima dell'orario previsto.
ART 61 CARTASERVIZI E P.O.F.
La Carta dei Servizi e il P.O.F. sono adottati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto, con il parere consultivo dei rappresentanti degli studenti. Copia del Regolamento, della Carta dei Servizi è del P.O.F. viene consegnata a ciascuno studente all'inizio dell'anno scolastico.
ART 62 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente specificato o stabilito nel presente regolamento si fa riferimento alla C.M. 16.4.75 N. 105, al DI. 28.5.75, ai D.P.R. 31.5.74 n. 416, 417, 419, 420 e al T.U. delle leggi provinciali e comunali per quanto riguarda lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Istituto.
ART.63
II presente regolamento è attuativo dalla L. 15.3.97 n.59 art. 21 commi 1, 2 e 13 ed è stato adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n........ del.................
Il presente regolamento intende disciplinare e tutelare l'attività degli studenti, dei docenti, del personale addetto ad amministrazione e vigilanza, e di tutti coloro che operano sulla vita dell'Istituto. . Il Regolamento può essere modificato soltanto dai medesimi organi che lo hanno prodotto, e con la supervisione dei superiori uffici competenti. ART 2 ORGANI COLLEGIALI
Gli organi collegiali previsti nell'Istituto "Giacomo Quarenghi" sono: quelli previsti dalla vigente normativa, cioè:
1. CONSIGLIO DI CLASSE
2. COLLEGIO DEI DOCENTI
3. CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA
4. COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
5. COMITATO STUDENTESCO
6. CONSULTA
ART 3 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
I compiti del Consiglio di Istituto sono i seguenti:
- elabora e adotta gli indirizzi generali di gestione di amministrazione (si veda anche l'art.3 del Regolamento dell'autonomia, n.275 dell'8/3/99);
- fissa i programmi generali per l'offerta educativa;
- fissa i criteri per la programmazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione;
- adotta il Piano dell'offerta formativa;
- fissa i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extra – scolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno e alle libere attività complementari;
- indica i criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione a esse dei singoli docenti (materia nella quale la decisione finale spetta al Capo d'Istituto);
- delibera sulle misure per la prevenzione delle tossico;
- dipendenze e per l'educazione sanitaria e alla salute;
- stabilisce le sanzioni disciplinari da adottare , nel rispetto delle norme contenute nello Statuto delle studentesse e degli studenti, da inserire nel regolamento interno;
- adotta il Regolamento interno dell'Istituto, che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca, per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, e per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio;
- decide l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico - scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie;
- decide l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- adatta il calendario scolastico alle esigenze ambientali, anche in base alle facoltà concesse dall'attribuzione dell'autonomia scolastica;
- elegge nel suo seno la Giunta esecutiva;
- delibera la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
Alle sedute del Consiglio di classe o d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, secondo modalità stabilite dallo stesso organo. Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio anche rappresentanti della Provincia, del Comune o di Comuni viciniori, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti nel territorio, per conoscere le iniziative culturali e sociali della scuola e trasmettere esperienze.
ART 4 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva dell'Istituto predispone il bilancio preventivo e consuntivo, orienta e consiglia il Presidente del Consiglio di classe o d'Istituto nella preparazione dei lavori del Consiglio stesso, e opera una prima scelta e istruttoria dei problemi da collocare all'ordine del giorno, fatte salve le prerogative autonome del Consiglio.
Negli Istituti tecnici la Giunta pur essendo espressione del Consiglio di Istituto opera nella materia già propria del Consiglio di Amministrazione come organo deliberante.
ART 5 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
|| Dirigente Scolastico del Consiglio di Istituto:
a) convoca e presiede il Consiglio e dirige le discussioni;
b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro dello stesso;
c) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate;
d) esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri organismi della Scuola;
e) previa deliberazione del Consiglio, il Dirigente Scolastico prende contatti con i Presidenti dei Consigli di altri Istituti al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (art.6 D.P.R./416/74)
II Presidente del Consiglio durante le ore di apertura della scuola può accedere nei locali d'intesa con la Dirigente Scolastica; ha diritto di avere dagli uffici di segreteria e dalla Giunta tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché di avere in visione tutta la relativa documentazione.
ART 6 ATTRIBUZIONI DEL VICE PRESIDENTE
|| Vice Presidente sostituisce nelle sue funzioni il Dirigente Scolastico, in caso di assenza o di impedimento. In assenza del Dirigente Scolastico e del Vice Dirigente Scolastico, il Consiglio viene presieduto dal Consigliere della componente genitori la cui lista ha riportato più voti.
ART 7 DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
I membri del Consiglio di Istituto, durante le ore di servizio possono accedere agli uffici di segreteria previa intesa con il Dirigente Scolastico per avere le informazioni e visionare gli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro del Consiglio può chiedere al Dirigente Scolastico informazioni o spiegazioni sull'esecuzione da parte della Giunta delle deliberazioni validamente adottate.
ART 8 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente tutte le volte che egli ne ravvisi la necessità o sia richiesto dal Dirigente Scolastico; può essere anche convocato su richiesta di almeno 1 /3 dei mèmbri del Consiglio o della Giunta Esecutiva.
La convocazione deve essere notificata agli interessati almeno 5 giorni prima della seduta, a mezzo lettera firmata dal Presidente, contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'O.d.G.
ART 9 FORMAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
L'O.d.G. dei lavori del Consiglio di Istituto è formulato dal Presidente, sentita la Giunta, aggiungendo gli argomenti richiesti almeno un giorno prima dall'ora di convocazione dai consiglieri e da gli organi che possono richiedere la convocazione.
In questo ultimo caso,l'O.d.G. integrato deve essere notificato per iscritto a gli interessati non meno di 24 ore prima dell'ora di convocazione.
ART 10 CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA
La Giunta ordinariamente è convocata dal Dirigente Scolastico: - prima delle riunioni del Consiglio di Istituto con compiti istruttori;
- dopo le riunioni del Consiglio di Istituto con compiti esecutivi, nel rispetto delle date e dei modi per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto entro tre giorni dalla seduta.
Il Dirigente Scolastico può convocare la Giunta in casi urgenti con il mezzo più rapido (almeno 24 ore di preavviso)
ART 11 PUBBLICITA ‘ DEGLI ATTI
Le delibero del Consiglio di Istituto devono essere pubblicati in copia conforme su apposito albo nella sede centrale e nelle eventuali succursali in base all'ari 27 D.P.R n.416/74. La copia deve essere sottoscritta e autenticata dal Dirigente Scolastico e dal Segretario del Consiglio.
L'affissione all'albo deve awenire entro e non oltre i 10 giorni dall'approvazione del verbale della seduta.
La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 15 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di Segreteria.
Ogni membro del Consiglio ha diritto di chiedere una fotocopia.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salva contraria richiesta dell'interessato.
ART 12 MODALITA’ DELLE SEDUTE
Durante le sedute possono prendere la parola esclusivamente i mèmbri del Consiglio.
II Consiglio può decidere di ascoltare, a titolo consultivo, esperti di particolari argomenti espressamente invitati a conferire.
ART 13 SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E SUE FUNZIONI
Il Segretario del Consiglio di Istituto deve essere un membro del Consiglio, ed è nominato dal Presidente. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di ogni seduta e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.
II Segretario cura la pubblicità degli atti.
ART 14 SEGRETARIO DELLA GIUNTA E SUE FUNZIONI
Il Segretario della Giunta redige i verbali delle sedute firmandoli unitamente al Dirigente Scolastico. Cura inoltre la pubblicità degli atti definitivi.
ART 15 DECADENZA DALLA CARICA
I mèmbri eletti, i quali non siano intervenuti senza giustificati motivi a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'art.22 D.P.R. 416/74.
Con le stesse modalità vengono surrogati i mèmbri che richiedano e ottengano le dimissioni dalla carica.
ART 16 RELAZIONE ANNUALE
La relazione annuale che il Consiglio di Istituto deve far pervenire al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale sulle materie di sua competenza, prevista nell'ultimo comma dell'arto D.P.R. 416, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva. La relazione dovrà essere oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento del Consiglio. La relazione firmata dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio, è inviata agli uffici competenti entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.
ART 17 BILANCIO PREVENTIVO
Entro il 20 novembre di ogni anno la Giunta Esecutiva predispone il Bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta, corredato di una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti al Consiglio.
Entro il 30 novembre successivo il Consiglio delibera il bilancio di previsione, che deve essere inviato, unitamente alla relazione della Giunta e a copia della deliberazione del Consiglio stesso, al Provveditore agli Studi per l'approvazione.
ART 18 CONTO CONSUNTIVO
Entro il mese di marzo ogni anno la Giunta Esecutiva predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa al Consiglio di Istituto. Entro il 15 aprile successivo il Consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato, unitamente alla relazione della Giunta e a copie della delibera del Consiglio stesso, al Provveditore agli studi per l'approvazione non oltre il 30 aprile.
ART 19 COMMISSIONI DI LAVORO PER IL CONSIGLIO
Il Consiglio di Istituto, allo scopo di svolgere meglio i lavori di sua competenza, può formare nel suo seno per quelle materie, che rivestano particolare importanza, commissioni con compiti istruttori che funzioneranno secondo le direttive e modalità stabilite dallo stesso Consiglio.
Le suddette Commissioni possono avvalersi della consulenza e collaborazione di esperti della materia.
Le conclusioni delle varie commissioni diventano esecutive dopo delibera del Consiglio.
ART 20 COSTITUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
In base all'art. 28 D.P.R. 416/74, l'organo collegiale è costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto e della Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.
La votazione è segreta quando si faccia questione di persone.
ART 21 ELEZIONE DEGLI ORGANI DI DURATA ANNUALE
Gli organi collegiali di durata annuale, salvo diverse disposizioni ministeriali, vengono eletti nello stesso giorno entro il secondo mese dell'anno scolastico.
ART 22 CONSIGLIO DI CLASSE
II Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe delegato dal Dirigente Scolastico, è composto dai docenti della classe, da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni della classe, e da due rappresentanti degli studenti eletti da questi.
Del Consiglio di classe fanno parte anche i docenti di sostegno nonché i docenti tecnico-pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecnico - scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici e gli assistenti. Le valutazioni periodiche e finali degli alunni sono poi deliberate dal Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
Per ogni classe è predisposto un registro nel quale a cura del segretario di classe vengono redatti i verbali di tutte le riunioni.
ART 23 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
II Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico, con ordine di servizio o lettera contenenti orario e O.D.G..
La notifica di convocazione del Consiglio di Classe è fatta pervenire direttamente alle componenti docenti e studenti, e, attraverso i loro figli, alla componente genitori.Vale come convocazione anche il semplice apposito calendario notificato all'inizio dell'anno scolastico.
ART 24 IL COLLEGIO DEI DOCENTI
II Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico e dai docenti in servizio nella scuola. Resta in carica nell'anno scolastico.
Il Collegio è convocato ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne rawisi la necessità, oppure qualora un terzo dei suoi componenti ne faccia espressa richiesta.
Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
Il Collegio formula proposte al Capo di Istituto per la formazione e composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la struttura dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività didattiche, tenuto conto dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto.
Delibera ai fini della valutazione degli studenti la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi.
Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificare l'efficacia in rapporto agli orientamenti e obiettivi prefissati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica.
Provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici.
Adotta e promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli art.276 e segg. del Decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994;
Promuove iniziative di aggiornamento dei docentI dell'Istituto.
Elegge i docenti incaricati di collaborare con il Capo di Istituto nel formulare il "Progetto offerta formativa". Elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del servizio personale docente. Programma e cura la attuazione delle iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap. Nelle scuole dell'obbligo che accolgono figli di stranieri residenti in Italia e di emigrati italiani tornati in Italia adotta le iniziative previste dagli artt.115 e 116 del decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994 in attuazione della Direttiva CEE N.77 del 25 luglio 1977. Esamina allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli studenti, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti sanitari; in modo continuativo nella scuola con compiti sanitari; socio – psico - pedagogici e di orientamento. Esprime parere al Capo di Istituto in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del decreto legislativo n. 297/1994.
Esprime parere per gli aspetti didattici in ordine alle iniziative dirette alla educazione per la salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'ari 106 T.U.N.309/1990.
Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal decreto legislativo 297/1994, dalle leggo dai regolamenti, alla sua competenza.
ART 25 FUNZIONAMENTO COLLEGIO DOCENTI
Il Collegio Docenti è convocato dal Dirigente con avviso pubblicato nel registro degli ordini di servizio almeno tre giorni prima (3 giorni prima), contenente l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio e termine della riunione, e l'elenco dei punti da trattare.
La riunione si protrae fino ad esaurimento dell'O.d.G.,può prolungarsi oltre il predetto termine qualora tutti i presenti lo vogliano oppure, a giudizio del Dirigente o della maggioranza dei partecipanti, può essere interrotta per proseguire dopo uno o due giorni. Tale seconda convocazione non richiede un nuovo avviso scritto.
L'O.d.G. è definito dal Dirigente. Ogni docente può richiedere almeno 3 giorni prima della convocazione, che venga incluso nell'O.d.G. un eventuale punto, che verrà aggiunto di seguito all'O.d.G.
La presenza alle riunioni del Collegio Docenti fa parte degli obblighi dei medesimi; ogni eventuale assenza costituisce a tutti gli effetti assenza dal servizio.
La riunione del Collegio Docenti è presieduta, aperta e chiusa dal Dirigente, cui spetta introdurre ciascun punto dell'O.d.G. e dare o togliere la parola per ogni intervento dei partecipanti. La trattazione e la discussione si svolgono osservando rigorosamente l'O.d.G. Eventuali modifiche nella sequenza dei punti vanno deliberate a maggioranza su proposta del Dirigente o su mozione d'ordine.
E escluso trattare argomenti non iscritti all'O.d.G.
Ogni docente presente ha facoltà di intervenire prendendo la parola per non oltre 5 minuti su ciascun punto dell'O.d.G., e per non oltre 20 minuti complessivamente nell'intera riunione. L'intervento va preceduto da richiesta presentata appena sia stato esposto ciascun punto dell'O.d.G. Non sono ammessi interventi estemporanei. Ogni deliberazione deve essere votata su una mozione formulata in chiari termini dal Dirigente o dal proponente, e si intende approvata se raccoglie il voto della metà più uno dei presenti.
L'astensione dal voto vale come voto contrario.
In caso di parità vale il voto del Dirigente.
La votazione va eseguita per ogni singola deliberazione, di regola in forma palese, per appello nominale o per alzata di mano.
La votazione avviene in forma segreta quando trattasi di questioni concernenti ditte commerciali o riguardanti persone (alunni esclusi).
Terminata la votazione, il Dirigente Scolastico ne riconosce e dichiara l'esito. Nel caso di votazione in forma segreta è assistito da due docenti.
Nel corso dell'adunanza, può essere proposta da uno o più partecipanti una "mozione d'ordine". Questa deve riguardare esclusivamente: un richiamo alle norme legislative o regolamentari; l'ordine osservato nel proporre o trattare le varie questioni; il procedimento seguito o da seguire nelle votazioni. La mozione va presentata al Dirigente per iscritto e firmata; il Dirigente ne da immediata lettura; il Collegio la approva o la respinge. Se approvata il Dirigente ne cura l’esecuzione.
Qualora il comportamento di qualcuno non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Dirigente, dopo, uno o due avvertimenti, deve invitare il docente che disturba, ad uscire dall'aula.
In caso di resistenza, il Dirigente deve sospendere la seduta, fatto salvo in ogni caso l'eventuale seguito amministrativo o giudiziario.
ART 26 COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI
II Comitato di Valutazione di cui sopra, è formato dal Dirigente, da due docenti mèmbri effettivi e da due docenti mèmbri supplenti. I mèmbri del Comitato sono eletti dal Collegio dei Docenti.
II Comitato provvede alla valutazione del servizio dei docenti qualora l'interessato ne faccia richiesta, ed esprime altresì un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti "straordinari" .
Il Comitato dura in carica un anno scolastico. Le funzioni di segretario del Comitato sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.
ART 27 COMITATO STUDENTESCO
II Comitato studentesco propone iniziative intese ad attuare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. Il Comitato studentesco deve dotarsi di un regolamento interno e può dividersi in commissioni, esprimere un gruppo di gestione, elaborare un piano di gestione delle iniziative e realizzare attività di autofinanziamento.
Il Comitato studentesco è costituito da un Dirigente Scolastico scelto dall'assemblea studentesca e dai rappresentati eletti da ciascuna classe.
Il Dirigente Scolastico del comitato deve garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti alle assemblee.
ART 28 COLSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
La Consulta Provinciale degli studenti è composta da due studenti per ogni istituto in ogni provincia, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti, ottimizzare ed integrare le attività integrative e complementari e formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto; stipulare accordi con gli enti locali, le organizzazioni del mondo del lavoro; formulare proposte ed esprimere pareri al Provveditorato, agli Enti Locali competenti e agli Organi Collegiali territoriali; istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative, all'orientamento e all'attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
designare due studenti all'interno dell'organo provinciale di garanzia istituito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (art.5, comma 4).
La Scuola per eleggere i due rappresentanti nella Consulta Provinciale deve presentare le relative liste elettorali con le stesse modalità e scadenze proprie del Consiglio di Istituto.
Le liste possono contenere fino a un massimo di quattro candidati. Si può esprimere una sola preferenza.
ART 29 DIRITTO DI ASSEMBLA
Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste negli articoli successivi.
ART 30 ASSEMBLEE STUDENTESCHE
Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.
In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
è consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, nelle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore.
L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.
All'assemblea di Istituto possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti insieme con gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.
A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
ART 31 FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE
L'Assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco di Istituto o su richiesta del 10 degli studenti.
La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico
ART 32 ASSEMBLEE DEI GENITORI
Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di Istituto.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico. è utile ricordare che l'assemblea di classe può essere convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe. Per quanto riguarda la convocazione dell'assemblea di Istituto si rimanda alla normativa contenuta nel testo unico decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 art.15, commi 4-5-6.
ART 33 LIBERTA’ SINDACALI
Le libertà sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n.300, ivi richiamata, e dalle disposizioni dei contratti collettivi di cui all'ari. 45 del richiamato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.
Fino alla stipulazione dell'apposito accordo previsto dall'art.54 si osservano in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni degli artt. 591 e 592 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e ogni altra disposizione legislativa o contrattuale all'uopo applicabile.
ART 34 DIRITTI DEGLI STUDENTI
Si riassumono alcuni punti dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (D.P.R. 249/98).
1 ) DIRITTO ALLA SCUOLA
Lo studente ha diritto a fruire di un edificio funzionale, efficiente e accessibile, alla piena funzionalità delle strutture e delle dotazioni. Deve essere garantito un ambiente sereno e formativo sul piano culturale, civico e professionale, ove gli ideali di pluralismo, convivenza democratica, tolleranza culturale devono regnare nel rispetto di ogni personalità individuale. Ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione ideali obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di vantazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e debolezza e a migliorare il proprio apprendimento.
Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti anche sul loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
2) DIRITTO ALLA LIBERTà DI APPRENDIMENTO
Ogni studente ha diritto alla tutela della propria libertà di apprendimento, ciò della realizzazione delle proprie potenzialità di crescita culturale, intellettuale ed umana.Ha diritto alla scelta autonoma tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola, organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita dello studente.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono.Il presente Regolamento recepisce quanto altro stabilito nello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria D.P.R. n. 249 del 24.6.1998 pubblicato su G.U. n. 175 del 29.7.1998.
ART 35 DOVERI DEGLI STUDENTI
1 )Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche for-male, che chiedono per se stessi.
3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un com-portamento corretto e coerente con i principi dell'ari 1dello statuto D.P.R. 249/94.
Tali doveri sono individuati dall'art.3 dello statuto predetto.
4) Gli studenti sono tenuti a rispettare e ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento.
5) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, e a comportarsi nella scuola in modo da non arrecare danni al patrimonio di questa.
6) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambito scolastico, e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
ART 36 OSSERVANZA DELL’ORARIO, PUNTUALITA’, RITARDI ED USCITE ANTICIPATE
Gli studenti devono recarsi in aula subito dopo il primo segnale (ore 8,10). In caso di maltempo sarà consentito accedere nell'androne con anticipo. Gli alunni ritardatari, non potranno essere ammessi in classe dopo la chiusura del cancello d'ingresso (ore 8,20).
Tranne che in caso di maltempo, il cancello verrà riaperto alle ore 9,00 per consentire agli alunni ritardatari di entrare alla 2^ ora, purché forniti dell'autorizzazione firmata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; il giorno successivo devono presentare la giustificazione dei genitori. Sono consentiti soltanto due ritardi a quadrimestre.
Si deroga alla norma dei due ritardi consentiti solo per contrattempi causati dal disservizio dell'autolinee o per altri gravi motivi.
Per gli alunni che hanno esaurito il numero dei ritardi previsti, saranno adottati provvedimenti opportuni dalla Dirigente Scolastica (comunicazioni alle famiglie, annota-zione sul registro di classe, ecc. ).
I ritardi vengono giustificati dal docente della prima ora che dovrà annotarli sul registro di classe e su quello personale.
Qualora il documento giustificativo suscitasse legittimi dubbi circa la regolarità (firma contraffatta, firma diversa da quella apposta nel frontespizio del libretto, motivi ritenuti irrilevanti o inattendibili) il docente dovrà invitare l'alunno a presentarsi in Dirigente Scolastica, affinché sia possibile procedere agli accertamenti del caso.
La mancata giustificazione sarà riportata con chiarezza di estremi dal docente della prima ora sul registro di classe. Il docente che sarà in servizio nella prima ora del giorno seguente dovrà verificare i nomi degli alunni ammessi con riserva ed annotare la giustificazione.
In caso di mancata presentazione della,stesso, l'allievo sarà invitato a recarsi in Dirigente Scolastica ove saranno adottati i provvedimenti del caso.
Tutti i docenti a questo proposito hanno il dovere di esercitare un rigoroso controllo; il docente che riterrà le assenze pretestuose e dannose per il profitto generale dell'alunno, prowederà ad avvertire il Dirigente Scolastico affinché questi possa tempestivamente intervenire presso le famiglie.
Qualora i ritardi siano giustificati con certificato medico il docente deve annotarlo sul registro di classe. Eccetto casi eccezionalmente gravi gli alunni non possono uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni. I permessi di uscita anticipata sono concessi dal Dirigente Scolastico esclusivamente per i seguenti casi:
A)grave indisposizione: in tale evenienza il Dirigente Scolastico avrà cura, ove possibile, di fare accompagnare lo studente al proprio domicilio da personale ausiliario, ovvero chiamare una persona di famiglia che si assuma la responsabilità sull'assistenza del medesimo. Il primo giorno di rientro in classe, l’alunno sarà tenuto a portare idonea documentazione medico – sanitaria relativa al permesso richiesto.
B)eccezionali motivazioni accompagnate da giustificazioni personali del padre, della madre, o di chi ne faccia legalmente le veci, (visite mediche, lutti familiari,impegni religiosi, impegni di altro genere non prorogabili). In ogni caso il minore non potrà uscire anticipatamente se non accompagnato dal genitore. L'obbligo di vigilanza sulla scolaresca come pure l'osservanza dell'orario scolastico incombono anzitutto sul singolo docente; tuttavia la vigilanza durante l'ingresso e l'uscita deve richiedere concomitante sorveglianza anche da parte del personale ausiliario.
ART 37 ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI DEGLI STUDENTI
Le giustificazioni relative alle assenze per malattia o per motivi di famiglia devono essere dichiarate e motivate sul libretto personale dell'alunno, negli spazi a ciò predisposti.
Le giustificazioni devono risultare sottoscritte :
a) dal genitore la cui firma sia stata preventivamente depositata per quanto riguarda gli alunni minorenni.
b) b) dall'alunno maggiorenne in proprio.
Le giustificazioni relative alle assenze per motivi di salute o di famiglia vanno presentate al docente della prima ora a ciò delegato che le sigla qualora le ritenga regolari.
In caso contrario l'alunno deve presentarsi in Dirigente Scolastica per i provvedimenti del caso.
Qualora l'assenza per motivi di salute risulti superiore ai cinque giorni, occorre che la giustificazione sia accompagnata da certificato medico attestante che non sussiste possibilità di contagio (nel computo di tali giorni sono compresi gli eventuali festivi).
Le assenze, qualunque sia il motivo addotto, devono essere registrate tanto sul diario di classe quanto sul registro personale del docente. Nessun alunno può essere ammesso in classe, qualora risulti sprovvisto delle dichiarazioni giustificative, salvo autorizzazione scritta della Dirigente Scolastica.
ART 38 INTERRUZIONI CONSENTITE E NON CONSENTITE
Tranne casi urgenti gli alunni, durante le prime due ore di lezione, non devono uscire dall'aula per recarsi al bagno o per altro motivo.
Successivamente potranno recarsi in bagno uno per volta.
Non è consentito agli studenti interrompere la lezione per recarsi al distributore automatico di cibi e bevande.
La distribuzione delle merende portate ogni mattina dal fornitore è regolata come segue:
il Docente della prima ora invita il rappresentante di classe a formare la lista delle ordinazioni, entro un brevissimo termine, trascorso il quale la stessa lista viene consegnata ad un ausiliario del piano, che provvede all'inoltro delle richieste. L'erogazione delle vivande avviene durante l'intervallo.
L'ausiliario addetto a tale mansione viene individuato dalla Dirigente Scolastica.
ART 39 VIGILANZA DEI DOCENTI DURANTE L’INTERVALLO
L'Intervallo delle lezioni è collocato al termine della terza ora ossia dalle ore 11 alle ore 11,10
è obbligo del docente della terza ora vigilare durante l'intervallo, considerato a tutti gli effetti attività didattica
(circolare ministeriale 4 ottobre 1950 n.83).
ART 40 SORVEGUANZA DEGLI STUDENTI IN ASSENZA DEL DOCENTE
In caso di ritardo del docente la sorveglianza degli studenti è affidata sul momento al personale ausiliario del piano, finché la Dirigente Scolastica non abbia provveduto.
ART 41 ORE A DISPOSIZIONE
Durante le ore a disposizione gli insegnanti sono tenuti a prendere visione del registro delle sostituzioni e a rendersi reperibili in Sala Professori.
ART 42 RICEVIMENTO DEI GENITORI
I docenti devono rimanere disponibili per tutta l'ora di ricevimento delle famiglie.
Durante l'anno scolastico saranno programmati due ricevimenti generali in orario pomeridiano della durata di tre ore ciascuno.
ART 43 DIVIETO DI FUMO
Secondo la normativa vigente è vietato a tutti di fumare nei locali adibiti a pubbliche riunioni e così pure in tutti ilocali della scuola.
Il personale docente e quello addetto alla vigilanza devono intervenire al fine di reprimere ogni abuso e di collaborare con la Dirigenza per l'osservanza di queste norme, la cui violazione da luogo a sanzioni amministrative.Preposto alla vigilanza per l'osservanza del divieto e per .L’ accertamento delle eventuali infrazioni sono alcuni lavoratori docenti e non individuati dal Capo di Istituto.
ART 44 ULTIMA ORA DI LEZIONE
I docenti dell'ultima ora sono invitati a regolare anche con la loro presenza sulla porta l'avvicendamento delle diverse classi nell'uscita dalle aule. Gli alunni non debbono essere congedati prima del segnale.
ART 45 USCITE ANTICIPATE
In linea generale sono vietate uscite anticipate e entrate posticipate anche nel caso di improvvisa mancanza del/i docente/i. Tuttavia in deroga a tale principio, in considerazione degli effetti che le recenti normative scolastiche hanno determinato m relazione alla riduzione delle ore a disposizione dei docenti, la Dirigenza Scolastica può disporre variazioni all'orario con conseguenti entrate posticipate o uscite anticipate dell’intera classe, qualora l'Istituzione scolastica sia stata preventivamente informata dell'assenza del/i docente/i e non sia possibile effettuare la copertura della/e ora/e vacante/i. Tale variazione può essere apportata a condizione che gli studenti e le loro famiglie siano stati avvisati almeno il giorno precedente con comunicazione alle famiglie tramite i medesimi discenti1. Per gli alunni assenti la comunicazione verrà effettuata telefonicamente2.
1)La comunicazione deve avere forma scritta, redatta su apposito modulo, consegnata ad ogni allievo, con l’obbligo di quest’ultimo, di farla firmare al genitore o di chi ne fa le veci, che dovrà firmarla. L’allievo è tenuto a riconsegnare all’Istituto il modulo entro il giorno stesso in cui si verifica l’evento. 2)In modo analogo, quando l’allievo sarà di nuovo presente in aula, riceverà l’apposito modulo, riportante gli estremi della comunicazione verbale. Detto modulo dovrà essere poi firmato dal genitore, o di chi ne fa le veci, per presa visione e riconsegnato all’Istituto entro il primo giorno successivo utile rispetto alla consegna del modulo stesso
ART 46 AUTORIZZAZIONE PER RECARSI IN BIBLIOTECA
I docenti che intendono autorizzare i loro studenti a recarsi in biblioteca durante le proprie ore di lezione devono attenersi all'orario per il funzionamento della biblioteca e concordarne l'uso con il personale addetto.
ART 47 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PRINCIPI GENERALI
Il procedimento disciplinare si uniforma ai principi fondamentali dell'attività amministrativa e in particolare si ispira ai criteri di trasparenza, imparzialità, buon andamento del servizio, non tralasciando quanto altresì previsto e stabilito sul diritto di accesso di cui alla legge241/90.
Si riporta in tale contesto la normativa del regolamento di disciplina previsto dallo Statuto degli Studenti promul-gato con D.P.R. n.249 del 24.06.1998 che costituisce parte integrante del presente regolamento.
1 ) I provvedimenti disciplinari rivestono finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; ne consegue che le sanzioni disci-plinari, comunque corrisposte, non debbano rivestire carattere afflittivo bensì ispirarsi al principio del totale ravvedimento operoso.
2) Nessuna infrazione disciplinare connessa al compor-tamento può influire sulla vantazione del profitto.
3) In nessun caso può essere sanzionata, ne direttamen-te ne indirettamente, la libera espressione di opinioni purché correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4) La responsabilità disciplinare è personale. Ciascuno è pertanto chiamato a rispondere della propria azione ed omissione sia essa dolosa o colposa.
5) In relazione, inoltre a qualsiasi danno arrecato ad arredi o attrezzature varie ricade sul responsabile l'ob-bligo al risarcimento del danno. Qualora, per le moda-lità del fatto, o per altra causa, non fosse possibile indi-viduare gli autori del danno, lo stesso sarà addebitato rispettivamente alle classi o al gruppo di alunni o agli alunni dell'intero Istituto. La stima dei danni cagionati sarà effettuata dalla Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto.
6) In applicazione del generale principio del contraddittorio, principio che discende dal diritto di difesa garantito dall'art.24 della Costituzione, nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato invitato ad esporre le sue ragioni.
7) L'entità dei provvedimenti sanzionatori è ispirata al principio della proporzionalità e dovrà tendere per quanto possibile alla riparazione del danno. A tal fine si terrà conto anche della situazione personale dello studente, al quale dovrà essere sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.
8) Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
9) II temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.
10) Nei periodi di allontanamento l'istituto curerà, per quanto possibile un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
11 ) L'allontanamento dello studente dall'istituto può essere disposto anche quando siano stati commessi comportamenti riconducibili ad ipotesi di reato o vi sia peri- colo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravita del presunto reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del precedente comma.
12) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalle famiglie o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno ad altra scuola.
13) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
ART48 SANZIONI DISCIPLINARI
La violazione dei doveri individuati dall'art. 3 dello statuto delle studentesse e degli studenti, da luogo, secondo la gravita della mancanza, previo procedimento disciplina- re, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
1) lievi mancanze ai doveri scolastici possono essere sanzionate dal professore mediante rimprovero verbale, con facoltà di annotazione nel registro personale;
2) per mancanza ai doveri scolastici, disturbo del regolare andamento delle lezioni, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate si infligge la sanzione dell'ammonizione scritta sul registro di classe, tale sanzione è applicata anche nell'ipotesi di violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto e dalla carta dei servizi, nonché nelle ipotesi di scorretto utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici, ed ogni altra violazione di quanto previsto da regolamenti dei laboratori, palestra e biblioteca.
La sanzione disciplinare deve essere annotata nel libretto personale dello studente;
3) per fatti che turbino il regolare andamento della scuoia si infligge la sanzione del temporaneo allontana- mento dello studente dalla comunità scolastica fino ad un massimo di giorni 5. Si considerano, altresì, turbative del regolare andamento della scuola anche le offese al decoro personale, alla religione e alle istituzioni;
4) per fatti costituenti grave offesa verbale o materiale portata nei riguardi del capo di Istituto, dei docenti, del personale scolastico e degli studenti, nonché per gravi danni arrecati al patrimonio scolastico, cagionati con dolo, si infligge la sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino ad un massimo di giorni 15.
5) per le sanzioni di cui ai precedenti punti n.3e n.4 si applicano i commi 8/9/10 dell'art/51)
6) per le sanzioni di cui ai precedenti punti 3 e 4, qualora concorrano circostanze attenuanti, avuto riguardo al precedente comportamento dello studente, può essere applicata la sanzione di grado inferiore a quella rispettivamente stabilita; in caso invece di recidiva o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravita o rivestano carattere collettivo, può essere inflitta la sanzione di grado immediatamente superiore.
7) L'autorità competente ad infliggere sanzioni di un da-to grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.
8) Nell'accertamento delle responsabilità si dovrà distin-guere tra situazioni occasionali o mancanze determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino, viceversa un costante e persistente atteggia-mento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della comunità scolastica e delle sue componenti, atteggia-mento che si esprima in manifestazioni di sopruso o di violenza esercitata nei confronti dell'istituzione educativa e degli insegnanti, o nei confronti dei compagni.
9) La sanzione dell'ammonizione scritta è inflitta dal Capo di Istituto. Qualora l'iniziativa per il provvedimento disciplinare provenga dal professore, questi ne darà,entro due giorni dal fatto costituente infrazione, imme-diata comunicazione al capo di Istituto, il quale provvederà alla contestazione dell'addebito allo studente.
10) La sanzione disciplinare dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica rientra nella compe-tenza del Consiglio di classe. Si applicano le disposizioni di cui all'art.328 comma 2 e 4 del DLGS del16.04.1994n.297.
11 ) Qualora lo studente commetta, con un medesimo fatto più mancanze disciplinari, potrà anche essere inflit-ta, tenuto conto di tutte le circostanze, la sanzione digrado immediatamente successivo; ove invece le man-canze appartengono a gradi diversi, può essere irrogatala sanzione prevista per la mancanza più grave.
12) Le sanzioni disciplinari sono sostituibili con attività in favore della collettività scolastica quali pulizia dell'am-biente scolastico, servizio fotocopie, attività di assistenza in biblioteca, giardinaggio, assistenza ai vari altri servizi della scuola.
ART.49 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1) II procedimento disciplinare si ispira ai principi del- l'accertamento dei fatti e della garanzia del diritto alla difesa.
2) Salvo il caso del rimprovero verbale e dell'ammoni-zione scritta il procedimento ha inizio con la contesta-zione scritta dell'addebito allo studente da parte del Capo di Istituto, da effettuarsi entro cinque giorni decor-renti dal giorno in cui questi è' venuto a conoscenza del fatto.
3) La contestazione va comunicata all'interessato in copia mediante consegna a mano con firma di avvenuta consegna sull'originale trattenuto dal Capo di Istituto. Quest'ultimo oltre alla consegna personale allo studente,ove possibile prowederà ad inviarne comunicazione ai genitori dell'alunno minore di età con lettera RACC.A.R.
4) Successivamente alla contestazione, il Capo di Istituto se riterrà che la mancanza comporti una sanzione disci-plinare superiore all'ammonizione dovrà sottoporre la questione al Consiglio di Classe.
L'organo collegiale potrà in ogni caso autoconvocarsi qualora ritenga che il fatto comporti sanzione disciplina-re superiore all'ammonizione, anche in dissenso con il Capo di Istituto.
5) L'atto di contestazione dell'addebito dovrà contenere la convocazione dello studente affinché sia sentito a sua difesa con ulteriore informazione della facoltà di pro-durre, non oltre l'udienza di convocazione, anche giusti-ficazioni scritte. L'alunno potrà anche indicare eventuali prove o testimo-nianze a lui favorevoli.
6) Qualora, salvo il caso di giustificato motivo, lo stu-dente non si presenti a rendere le proprie giustificazione manchino altresì le difese scritte, l'organo decidente irrogherà comunque la sanzione applicabile.
7) L'organo competente per il procedimento disciplinare sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustifica-zioni addotte dallo studente, irroga la sanzione applica-bile tra quelle indicate ai punti 3/4/5 delle sanzioni
disciplinari. Quando il medesimo organo ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8) La decisione dell'organo competente deve essere suf-ficientemente motivata e deve indicare il percorso logico-giuridico seguito dal giudicante ai fini della decisione. Il provvedimento deve altresì informare lo studente della facoltà di produrre impugnazione avverso la decisione mediante ricorso, e indicare l'organo competente per il gravame ed i termini entro i quali il ricorso deve essere inoltrato.
9) La decisione deve essere comunicata allo studente e dai genitori nei modi di cui al precedente comma 3.
ART.50 IMPUGNAZIONI E ORGANO Di GARANZIA
La sanzione disciplinare della sospensione è imposta dal Consiglio di classe. Contro tale decisione è' ammesso ricorso. Lo studente può, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, inoltrare ricorso all'organo di Garanzia di Istituto. Tale organo è' composto da un Presidente scelto dal Dirigente Scolastico fra i genitori di elevate qualità morali e civili e da due mèmbri di cui uno in qualità di rappresentante degli studenti ed un altro scelto tra il personale docente. Lo studente può presentare ricorso all'Organo di garanzia sia quando ritenga che si siano verificate delle violazioni relative alla procedura disci-plinare prevista dal presente regolamento o quando ritenga ingiusta la decisione disciplinare adottata nei propri confronti. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e deve contenere le ragioni specifiche dell'impu-gnazione; con il ricorso lo studente può presentare le eventuali prove o testimonianze a lui favorevoli affinché siano verificate dall'Organo di garanzia e può inoltre,sempre, chiedere di essere sentito.
L'atto di ricorso, in duplice copia e sottoscritto dal ricor-rente, deve essere depositato in busta chiusa alla segre-teria della scuola, la quale rilascerà ricevuta di avvenuto deposito. Qualora i termini per il deposito cadano in giorno festivo o di chiusura della scuola, sono prorogati al primo giorno utile di apertura della segreteria dell'Istituto.
L'Organo di garanzia d'Istituto non oltre 15 giorni dal deposito del ricorso dovrà procedere all'esame dell'impugnazione ed ascoltare le ragioni dello studente che abbia chiesto di essere sentito, previa convocazione.
Può altresì, se richiesto o necessario, ascoltare anche le ragioni di chi ha promosso il procedimento disciplinare.
La decisione deve essere depositata in triplice copia in segreteria nel termine massimo di un mese dalla presen-tazione del ricorso, a pena di inefficacia. Il responsabile amministrativo comunicherà al Capo d'Istituto, allo studente, ed ai genitori l'esito del ricorso mediante conse-gna o notifica di copia della decisione.
L'Organo di garanzia, quale giudice di appello, potrà revocare il procedimento qualora verifichi l'esistenza di vizi del procedimento ; potrà altresì annullare la sanzione qualora ritenga il procedimento disciplinare illegittimo,ingiustificato o eccessivo tenuto conto delle circostanze del fatto.
Ove al contrario, non rilevi alcuna irregolarità o ingiu-stizia confermerà la sanzione già irrogata respingendo il ricorso.
La decisione dell'Organo di garanzia deve essere motivata e deve indicare il percorso logico-giuridico seguito dal giudicante ai fini della decisione.
Le decisioni dell'organo di garanzia non sono oggetto di impugnazione.
L'impugnazione non sospende l'applicazione della san-zione di cui al comma 3°, dell'art.52.
ART.51RECLAMI
Gli studenti, i genitori, i docenti o chiunque vi abbia interesse possono rivolgere all'Organo di garanzia dell'istituto istanze o reclami in forma scritta per regolare eventuali contrasti che sorgano all'interno della scuola nell'applicazione dello statuto degli studenti e del presente regolamento, anche in relazione ad episodi di palese violazione dei diritti degli studenti contenuti nello statuto.
Possono altresì proporre quesiti in relazione alla interpretazione ed applicazione dello statuto degli studenti e del regolamento di disciplina e delle sanzioni disciplinari ivi previste con particolare riferimento alle sanzioni sostitutive.
Contro le decisioni dell'Organo di garanzia di istituto, il Provveditore decide in via definitiva su reclamo proposto da chiunque vi abbia interesse in merito a violazioni dello statuto degli studenti, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è presa dopo aver acquisito il parere vincolante dell'Organo di garanzia provinciale composto da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal Consiglio Scolastico Provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morale e civili nominata dal Provveditore.
ART.52 COMPORTAMENTI CHE CONFIGURAN0 MANCANZE DISCIPLINARI
La scelta di affidare la materia della disciplina a regole proprie della scuola ha quale obiettivo fondamentale quello di restituire alla stessa una piena autonomia educativa in considerazione delle particolarità locali. Tuttavia tale principio non deve essere in contrasto con i contenuti dello statuto di cui sopra i quali garantiscono un esercizio equilibrato ed uniforme del potere disciplinare fissando dei vincoli generali che tendono ad evita- re un esercizio arbitrario del potere in questione. Per mancanza ai doveri scolastici si intende
a) disturbo reiterato e immotivato del regolare andamento delle lezioni,
b) richieste reiterate e immotivate di uscita dalla classe,
c) assenze e ritardi ingiustificati,
d) scorretto uso delle attrezzature scolastiche,
negligenza nel rispetto delle disposizioni organizzati ve e di sicurezza dettate dal presente regolamento,
e) abituale mancanza degli strumenti scolastici necessari;
f) uso di linguaggio e comportamenti non consoni alla pubblica decenza.
Tali comportamenti sono sanzionati, con ammonizione riportata sul registro di classe e annotata sul libretto personale dello studente.
Per turbative al buon andamento della scuola si intendono:
a)comportamenti atti ad offendere il decoro e la dignità professionale del personale docente e non, all'interno della struttura scolastica;
b) mancanza di rispetto tra compagni, soprusi esercitati a danno dei più deboli, violenze anche di natura psichica;
c) scorretto uso e rottura del materiale facente parte della struttura scolastica;
d) approfittamento dello stato di bisogno dei più deboli.
e) disobbedienza al divieto di fumare nei localo della scuola;
f) uso dei telefoni cellulari;
g) consumo di bevande alcoliche o di stupefacenti di qualsiasi grado.
Tali comportamenti sono puniti in maniera più grave, qualora nell'accertamento della responsabilità risulti in maniera palese l'intenzione di ledere l'altrui diritto allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto anche non materiale o turbare il buon andamento scolastico dell'Istituto. Per tali comportamenti valgano le disposizioni sulle sanzioni disciplinari a partire dal capoverso n. 3 fino al capoverso n.12.
ART.53 DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE
Allo scopo di garantire il regolare funzionamento d'Istituto, i docenti si atterranno alle seguenti disposizioni: -
STATO PERSONALE
Gli insegnanti di nuova nomina devono tempestivamente compilare l'apposito modulo a cura dell'ufficio di segreteria (reparto contabilità) annotando tutte le notizie utili ai fini della carriera e del trattaménto economico. –
CERTIFICATI
I certificati si richiedono al reparto certificati della segreteria, tenendo presente che per la loro compilazione occorrono almeno tre giorni di tempo. è buona norma evitare di soffermarsi negli uffici di segreteria. –
ASSENZE
Gli insegnanti che per qualsiasi motivo non possano raggiungere la scuola devono darne segnalazione entro le ore 8 e comunque tempestivamente alla Dirigente Scolastica precisando i motivi dell'assenza e il giorno del rientro. Quando si tratti di assenza per malattia gli insegnanti dovranno inviare una domanda di congedo straordinario per motivi di salute corredata di certificato medico attestante l'infermità e la sua presumibile durata, mentre per altri gravi motivi diversi da quelli di salute dovranno invece inviare domanda documentata di congedo straordinario. In questo caso, la assenza deve essere previamente concordata con il Dirigente. Gli insegnanti che si assenteranno senza dare loro notizie nei termini previsti, saranno considerati assenti ingiustificati (in base alla contrattazione collettiva vigente)
ART.54 ASSENZE PER MOTIVI SINDACALI E DI CONCORSO
I permessi per motivi sindacali o di concorso devono essere richiesti al Dirigente Scolastico per iscritto almeno tre giorni prima, o comunque in tempo utile per provvedere alle sostituzioni.
ART.55 ORARIO DI LEZIONE
Gli insegnanti della prima ora devono presentarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
Quelli che cominciano le lezioni nelle ore successive sono invitati a trovarsi puntualmente nei pressi delle rispettive classi, allo scopo di effettuare al segnale, un rapido cambio.
L'orario di servizio proposto dal Collegio dei Docenti per il corso diurno è il seguente.
1° ora 08,15-09,10
2° ora 09,10- 10,05
3° ora 10,05- 11,00
INTERVALLO
4° ora 11,10- 12,05
5° ora 12,05- 13,00
6° ora 13,00 – 13,50
L'orario di servizio per il corso serale è il seguente:
1. 17,00 – 17,55
2. 17,55– 18,50
3. 18,50 – 19,45
intervallo
19,45 – 19,50
4. 19,50 – 20,40
5. 20,40 – 21,30
ART.56 TRASFERIMENTO DA UN'AULA ALL'ALTRA
II trasferimento del professore da un'aula all'altra al cambio dell'ora deve svolgersi con solerzia immediata. Nel caso in cui si è liberi nell'ora successiva, bisogna attendere in classe l'arrivo del nuovo insegnante.
ART.57 REGISTRI DI CLASSE E REGISTRI PERSONALI
è obbligo di servizio annotare scrupolosamente sui registri di classe i compiti e le lezioni assegnati per ciascun giorno della settimana; di registrare gli assenti, i rientri giustificati e quelli da giustificare, nonché eventuali mancanze disciplinari. Le assenze collettive della classe devono essere subito notificate in Dirigente Scolastica, per gli opportuni provvedimenti.
I registri personali devono essere continuamente aggiornati, e devono essere custoditi sotto chiave nel cassetto del docente, e non possono essere mai portati fuori della scuola. Alla fine di ogni anno scolastico i registri personali sono consegnati in Dirigente Scolastica. I professori sono invitati a non servirsi degli alunni per ritirare registri o altro nei cassetti situati in sala insegnanti. All'occorrenza potranno servirsi del personale ausiliario
. ART 58 REGOLAMENTO DEI LABORATORI Dl INFORMATICA TDP DI LINGUE, TECNOLOGIE MECCANICA E DISEGNO E ELETTROTECNICA
Gli utenti dei laboratori di lingue e di Informatica devono attenersi alle norme seguenti.
1) II laboratorio è un locale in cui sono installati computer e strumenti utilizzati per le esercitazioni. L'accesso al laboratorio è riservato esclusivamente ai docenti ed agli assistenti che operano nel laboratorio nonché alle classi che ivi debbano svolgere le esercitazioni.
2) E assolutamente vietato l'ingresso di alunni al laboratorio senza che siano accompagnati da un docente o dall'assistente.
3) L'accesso al laboratorio è regolato dall'orario settimanale delle lezioni.
4) Ciascun allievo, nei limiti del possibile, dovrà conservare, durante l'anno scolastico, il medesimo posto di lavoro, della cui pulizia e ordine sarà responsabile.
5) Prima dell'ingresso in laboratorio è necessario che la classe che eventualmente preceda, abbia liberato il locale. Appena entrati in laboratorio, tutti gli allievi occupano i posti loro assegnati e cominciano a lavora- re.
6) Ciascun docente al momento dell'ingresso in Laboratorio, scrive nell'apposito registro a tal fine predi- sposto, l'ora di ingresso con la classe, la classe medesima, le ore di permanenza.
7) Sono ammessi a frequentare liberamente i locali di laboratorio soltanto i docenti responsabili stabiliti all'inizio dell'anno scolastico nonché altri docenti autorizzati dal responsabile attraverso un preciso calendario affisso al laboratorio.
8) Eventuali richieste di accesso al Laboratorio da parte di docenti non riportati predetto calendario vanno inoltrate al responsabile che, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica, ne autorizzerà l'accesso. Tali docenti sono tenuti a firmare l'apposito registro come specificato nel comma 6.
9) L'integrità e l'eventuale sottrazione del materiale presente nel Laboratorio verrà verificata ad ogni cambio di classe dall'assistente e dall'insegnante: per tale motivo le esercitazioni dovranno terminare 5 minuti prima dell'orario previsto.
10) Tutti gli utenti del Laboratorio sono tenuti a spegnere le macchine e lasciare il banco in condizioni di ordine e pulizia, segnalando tempestivamente all'assistente eventuali anomalie o mal funzionamento dei computer.
11 ) E vietato entrare in laboratorio con borse, zaini, cappotti e altri oggetti ingombranti.
ART 59 REGOLAMENTO PER L'USO DELLE, PALESTRE
Tutti gli utenti della palestra sono tenuti a rispettare le norme di cui al presente articolo.
1 ) E assolutamente vietato rimuovere attrezzi fissi, in particolare i ritti di pallavolo, se non previa autorizzazione di questa Dirigente Scolastica;
2) è assolutamente vietato l'accesso al pubblico o comunque a persone estranee ai gruppi sportivi autorizzati;
3) è vietato installare attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità primaria dell'ambiente;
4) è vietato l'ingresso alla palestra da parte degli alunni non accompagnati dal docente, e degli allievi delle società e gruppi sportivi non accompagnati dai rispettivi istruttori;
5) è assolutamente vietato praticare attività sportive diverse da quelle regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Provinciale di Roma;
6) le società sportive che fruiscono dei locali dovranno consegnare alla segreteria dell'Istituto un elenco aggiornato degli atleti specificando:
- dati anagrafici
- - sport praticato
- - assicurazioni
- - tesseramento ad una federazione nazionale CONI od Ente di promozione sportiva.
7) Le società dovranno inoltre produrre: copia del documento di affiliazione ad una o più federazioni CONI od Enti di promozione sportiva riconosciuti come Enti morali;
8) gli allievi dovranno essere muniti di abbigliamento consono ai fini della pratica sportiva in particolare le calzature: è severamente vietato entrare nel locale palestra con scarpe non regolamentari;
9) i docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti ogni giorno all'inizio e al termine delle lezioni a segnalare per iscritto eventuali danni;
10) i docenti dei gruppi sportivi e gli istruttori delle società sono tenuti all'inizio di ogni turno come da ora- rio affisso a controllare Io stato di conservazione della palestra e dei servizi igienici, annotando eventuali ano- malie. Il verbale redatto dovrà essere tempestivamente inoltrato all'ufficio di Dirigente Scolastica ai fini dell'individuazione delle Società responsabili dei danni;
11 ) i responsabili dei gruppi sportivi e società dovranno assicurare la pulizia dei locali in uso;
12) al termine dell'attività annuale i responsabili delle società dovranno restituire all'ufficio di segreteria dell'Istituto le chiavi del cancello e della porta di ingresso della palestra;
13) dovranno altresì riconsegnare il locale in perfetto stato di agibilità e funzionalità, nonché a provvedere ad un'accurata pulizia con particolare riguardo ai servizi igienici che dovranno anche essere disinfettati;
14) è severamente vietato fumare nel locale palestra e negli ambienti attigui; ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente; 15) per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nella concessione dell'Amministrazione Provinciale di Roma
ART 60 REGOLAMENTO PER IL LABORATORIO DI CHIMICA, FISICA E SCIENZE NATURALI
Gli utenti del laboratorio di chimica, fisica e scienze naturali devono attenersi alle Norme Generali seguenti:
1 ) L'accesso al Laboratorio è riservato esclusivamente ai docenti e agli assistenti che operano nel laboratorio secondo orario ivi affisso, concordato con il docente responsabile; l'ingresso agli alunni è severamente vietato in assenza del suddetto personale.
2) Ogni esperimento concordato con l'insegnante deve essere sempre preceduto da una attenta e completa Ispiegazione dell'esperienza.
3) II materiale occorrente deve essere predisposto accuratamente sul banco di lavoro.
4) Non si possono mai eseguire operazioni che non siano indicate nella descrizione dell'esperienza. Volendo effettuare modifiche è necessario parlarne prima con l'insegnante.
5) Evitare di annusare vapori, assaggiare sostanze ed eseguire, in prossimità di fiamme, saggi che comportino l'uso di sostanze infiammabili, quali l'alcool etilico o il solfuro di carbonio.
6) Se qualche sostanza dovesse, accidentalmente, penetrare in bocca o cadere sugli occhi, sulla pelle o gli abiti, occorre lavare immediatamente con acqua, H 2 O, e riferire subito all'insegnante.
7) Stare sempre a debita distanza dalla fiamma quando se ne deve fare uso. In particolar modo tenere lontane sostanze infiammabili come l'alcool etilico.
8) Ricorrere all'uso della cappa aspirante tutte le volte che è indicata nell'esperienza la dicitura: sviluppo di gas e vapori tossici o dannosi.
9) Controllare bene/ mediante la lettura dell'apposita etichetta/ il nome dei prodotti usati/ per essere sicuri di aver preso quello giusto.
10) Prelevare le sostanze solide servendosi di una spato- la o di un cucchiaio.
11 ) Prelevare le sostanze liquido utilizzando la vetreria adatta allo scopo/ come le pipette o le pipette con aspiratore/ ecc.
12) Non rimettere mai nei flaconi i prodotti chimici prelevati e rimasti inutilizzati. Questi devono essere messi nell'apposito contenitore per lo smaltimento.
13) Al termine di ogni esperimento si deve accertare che i rubinetti del gas siano stati chiusi/ che il materiale usato sia stato rimesso al suo posto e che il banco sia in ordine/ anche per evitare di intralciare il lavoro degli altri gruppi o di altri insegnanti.
14) L'integrità e l'eventuale sottrazione del materiale presente nel laboratorio verranno verificate/ ad ogni cambio di classe/ dall'assistente o dal docente per tale motivo le esercitazioni devono terminare cinque minuti prima dell'orario previsto.
ART 61 CARTASERVIZI E P.O.F.
La Carta dei Servizi e il P.O.F. sono adottati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto, con il parere consultivo dei rappresentanti degli studenti. Copia del Regolamento, della Carta dei Servizi è del P.O.F. viene consegnata a ciascuno studente all'inizio dell'anno scolastico.
ART 62 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente specificato o stabilito nel presente regolamento si fa riferimento alla C.M. 16.4.75 N. 105, al DI. 28.5.75, ai D.P.R. 31.5.74 n. 416, 417, 419, 420 e al T.U. delle leggi provinciali e comunali per quanto riguarda lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Istituto.
ART.63
II presente regolamento è attuativo dalla L. 15.3.97 n.59 art. 21 commi 1, 2 e 13 ed è stato adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n........ del.................
